Art. 22
Disposizioni di adeguamento
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai
regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente
del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 dicembre 1999, n. 535, reca: «Regolamento concernente i
compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.».