Art. 3
Divieto di respingimento
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente:
«1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla
frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento
e' adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che
il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il
minore» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale
per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta
giorni».
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato
ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono
accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado
si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 19 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 17). - 1. In nessun caso puo'
disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento
alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione
di persone affette da disabilita', degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli
minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate
con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.».
- Il testo dell'art. 31 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 29). - 1. Il figlio minore dello
straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante
segue la condizione giuridica del genitore con il quale
convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori
con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la
condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato,
se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento
della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello
Stato non esclude il requisito della convivenza.
2.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto
dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si
trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente testo unico. L'autorizzazione e' revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba
essere disposta l'espulsione di un minore straniero il
provvedimento e' adottato, a condizione comunque che il
provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi
per il minore su richiesta del questore, dal Tribunale per
i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 33 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 33. - 1. Ai minori che non sono muniti di visto
di ingresso rilasciato ai sensi dell'art. 32 della presente
legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o
da parenti entro il quarto grado si applicano le
disposizioni dell'art. 19, comma 1-bis, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(Omissis).».