Art. 4
Strutture di prima assistenza e accoglienza
per i minori stranieri non accompagnati
1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le
seguenti: «a loro destinate»;
b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono
sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che
si deve concludere entro dieci giorni,».
Note all'art. 4:
- Il testo del comma 1 dell'art. 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). -
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
minori non accompagnati sono accolti in strutture
governative di prima accoglienza a loro destinate istituite
con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo
strettamente necessario, comunque non superiore a trenta
giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro
dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'eta',
nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro eta',
ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e
sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso
quello di chiedere la protezione internazionale. Le
strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero
dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui
territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero
dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per i profili
finanziari, sono fissati le modalita' di accoglienza, gli
standard strutturali, in coerenza con la normativa
regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare
un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei
diritti fondamentali del minore e dei principi di cui
all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima
accoglienza e' garantito un colloquio con uno psicologo
dell'eta' evolutiva, ove necessario in presenza di un
mediatore culturale, per accertare la situazione personale
del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal
suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonche' le
sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza
del minore e' assicurata ai sensi del comma 2.
(Omissis).».