Art. 5
Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non
accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non
accompagnato e' entrato in contatto o e' stato segnalato alle
autorita' di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti
dell'ente locale o all'autorita' giudiziaria, il personale
qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la
direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove
possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e
specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il
minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a
far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo
la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Al colloquio e' garantita la
presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'eta' dichiarata dal
minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni
caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione,
l'accoglienza del minore e' garantita dalle apposite strutture di
prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove
ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato e' accertata
dalle autorita' di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori
culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se gia'
nominato, solo dopo che e' stata garantita allo stesso minore
un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa
l'eta' dichiarata, questa e' accertata in via principale attraverso
un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle
autorita' diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza
diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il
presunto minore abbia espresso la volonta' di chiedere protezione
internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione
internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1.
Tale intervento non e' altresi' esperibile qualora da esso possano
derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore
dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorita'
diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le
opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di
accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'eta' dichiarata
da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni puo' disporre esami
socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero e' informato, con l'ausilio di un mediatore
culturale, in una lingua che possa capire e in conformita' al suo
grado di maturita' e di alfabetizzazione, del fatto che la sua eta'
puo' essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari,
del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili
risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati,
nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a
tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresi' alla
persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei
confronti del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' deve essere svolto in
un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da
professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza
di un mediatore culturale, utilizzando modalita' meno invasive
possibili e rispettose dell'eta' presunta, del sesso e
dell'integrita' fisica e psichica della persona. Non devono essere
eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato
psico-fisico della persona.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario e' comunicato
allo straniero, in modo congruente con la sua eta', con la sua
maturita' e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che
possa comprendere, all'esercente la responsabilita' genitoriale e
all'autorita' giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella
relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano
dubbi sulla minore eta', questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta' e' notificato allo
straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove
nominato, e puo' essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di
impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni;
ogni procedimento amministrativo e penale conseguente
all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione.
Il provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di polizia ai
fini del completamento delle procedure di identificazione».
2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 5:
- Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE,
relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta
di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), e' il
seguente:
«Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta). -
1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono
essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso
l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della
protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui
sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e
l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel
rispetto del superiore interesse del minore, si procede
alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati
vittime di tratta anche attraverso una procedura
multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da
personale specializzato e secondo procedure appropriate che
tengano conto anche delle specificita' relative all'origine
etnica e culturale del minore, nonche', se del caso,
all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento
delle autorita' diplomatiche. Nelle more della
determinazione dell'eta' e dell'identificazione, al fine
dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla
protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per
la medesima finalita' la minore eta' dello straniero e',
altresi', presunta nel caso in cui la procedura
multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con
certezza l'eta' dello stesso.».