Art. 6
Indagini familiari
1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero
dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero
della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale,».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui
all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il
minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo
consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo
superiore interesse, l'esercente la responsabilita' genitoriale,
anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato,
che avvia immediatamente le indagini.
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 e' trasmesso
al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad informare tempestivamente
il minore, l'esercente la responsabilita' genitoriale nonche' il
personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo
19-bis, comma 1.
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi
cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve
essere preferita al collocamento in comunita'».
3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta
di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono
essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 6:
- Il testo del comma 7 dell'art. 19 del decreto
legislativo18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«(Omissis).
7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per
l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato
richiedente protezione internazionale. Il Ministero
dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali,
intergovernative e associazioni umanitarie, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i
programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti
nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della
assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
richiedente e dei familiari.».
- Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1.