Art. 8
Rimpatrio assistito e volontario
1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un
minore straniero non accompagnato e' adottato, ove il
ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un
Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal
tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e
considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine
o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti
circa la situazione del minore in Italia.
2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i
minorenni competente» e il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2-bis e del comma 3 dell'art. 33
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal tribunale per i minorenni competente.
3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».