Art. 9
Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.
Cartella sociale
1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Sistema informativo nazionale dei
minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente
legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza
compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili
alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel
superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La
cartella sociale e' trasmessa ai servizi sociali del comune di
destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal
minore straniero non accompagnato e' finalizzata a tutelare il suo
superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo
diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e' il seguente:
«5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata
comunicazione della presenza di un minore non accompagnato
al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la
nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del
codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni
per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte,
nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di
assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza
dei minori non accompagnati.».
- Per il testo dell'art. 19-bis del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, si veda l'art. 5 della presente
legge.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), e' il seguente:
«Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti). - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.».