Art. 10
Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e' istituita la Commissione per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione.
2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed e'
formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle
bambine e dei bambini da zero a sei anni di eta' designati dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle
Regioni e dagli Enti locali.
3. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, puo'
avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei
genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il
Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo
5, comma 1, lettera f).
5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine
deve essere ricostituita. L'incarico puo' essere rinnovato allo
stesso componente per non piu' di una volta. Ai commissari non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e
altro emolumento comunque denominato.
Note all'art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle
iniziative complementari e delle attivita' integrative
nelle istituzioni scolastiche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259.
- Si riporta l'art. 1, comma 64, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107:
«64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo
di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato
l'organico dell'autonomia su base regionale.».