Art. 12
Finalita' e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione
1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e
di istruzione e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le
finalita' previste dal presente decreto.
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed
estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio,
risparmio energetico e fruibilita' di stabili, di proprieta' delle
Amministrazioni pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro
costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale educativo e
docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di
formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei
coordinamenti pedagogici territoriali;
3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,
fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e
118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma
1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del
Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato,
Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta' compresa
tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio
territoriale, nonche' dei bisogni effettivi dei territori e della
loro capacita' massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della
programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le
Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca direttamente ai Comuni previa
programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti
locali, con priorita' per i Comuni privi o carenti di scuole
dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei
fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) la partecipazione delle famiglie;
b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura
e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro
numero ed eta' e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per
l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da
promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei
servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
e) la funzione di coordinamento pedagogico;
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e
dei bambini;
g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni ed esterni
e la ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole
dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei
bambini.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei
diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi
strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di
personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge
n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.
6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione
dell'offerta e' perseguita tramite la gestione diretta delle scuole
statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla
legge 10 marzo 2000, n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e
di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola
dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali
definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107,
relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al
presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli
regionali.