Art. 13
Copertura finanziaria
1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo
12, e' pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di
euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno
2019.
2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi
per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia,
potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno
disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di
cui all'articolo 11.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.