Art. 13 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo
12, e' pari a 209 milioni di euro per l'anno  2017,  224  milioni  di
euro per l'anno 2018 e 239 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2019. 
  2. Gli incrementi del livello di copertura  dei  servizi  educativi
per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia,
potranno essere determinati annualmente con apposita intesa  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che  si  renderanno
disponibili, anche in considerazione degli esiti della  Relazione  di
cui all'articolo 11. 
  3. Ai maggiori oneri di  cui  al  comma  1,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.