Art. 14
Norme transitorie e finali
1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di
cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono
gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola
dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e' subordinato
alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per
l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti
di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito
esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale
in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria,
integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti
formativi universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso
ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti
nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non
corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti
entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di
riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico
2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630,
della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo
di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini
dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del
personale docente a tempo determinato.
5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso
enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati
dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme
di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per
l'istruzione in lingua slovena, le modalita' di attuazione del
presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia
con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 1, comma 605, lettera c) della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
(omissis);
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel
secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concorsuale riservata,
alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota
aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non
nominati in relazione al numero dei posti previsti dal
bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati
che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle
procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre
2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006,
che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
(omissis).».
- Si riporta l'art. 596 del citato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 596 (Fondo per l'organizzazione e il
funzionamento di servizi socio-educativi per la prima
infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e
reparti del Ministero della difesa). - 1. Per
l'organizzazione e il funzionamento di servizi
socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori
di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero
della difesa, e' istituito un fondo con una dotazione di
euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018,
la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata
annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. La programmazione e la progettazione relativa ai
servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le
quali sono individuate le sedi di tali servizi, e'
effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono
accessibili oltre che da minori figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni locali e da minori che non trovano
collocazione nelle strutture pubbliche comunali, e
concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema
integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
e del relativo Piano straordinario di intervento di cui
all' art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall' art. 2, comma 457, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.