Art. 2
Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione
1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per
l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base
alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei
processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione
delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le
bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi
educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e
paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre
e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura,
educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo
sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze.
Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate
in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita'
con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra
ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita'
del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a
specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita'
adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono
aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o
inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura
delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a
trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu' educatori in modo
continuativo in un ambiente organizzato con finalita' educative, di
cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e
consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore
giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e
bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore,
offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione,
apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli
adulti sui temi dell'educazione e della genitorialita', non prevedono
il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque
denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a
trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e
cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati
a uno o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti
locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da
soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche
dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione
strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione
operando in continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con
il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia
scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto conto delle vigenti
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di
eta' compresa tra i tre ed i sei anni.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133).
«Art. 2 (Scuola dell'infanzia). - 1. La scuola
dell'infanzia accoglie bambini di eta' compresa tra i tre e
i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno
scolastico di riferimento.
2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla
scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono
tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento. Al fine di garantire qualita' pedagogica,
flessibilita' e specificita' dell'offerta educativa in
coerenza con la particolare fascia di eta' interessata,
l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata
e' disposto alle seguenti condizioni:
a) disponibilita' dei posti;
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di
eventuali liste di attesa;
c) disponibilita' di locali e dotazioni idonei sotto
il profilo dell'agibilita' e funzionalita', tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di eta'
inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del
collegio dei docenti, dei tempi e delle modalita'
dell'accoglienza.
3. Analogamente e' prevista la possibilita', previo
accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire
nelle iniziative e negli interventi relativi
all'attivazione delle "sezioni primavera", ai sensi
dell'art. 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con
l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.
4. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni
avviene in collaborazione con gli enti territoriali,
assicurando la coordinata partecipazione delle scuole
statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel
suo complesso.
5. L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia
e' stabilito in 40 ore settimanali, con possibilita' di
estensione fino a 50 ore. Permane la possibilita', prevista
dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie,
un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del
mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari
sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento
della religione cattolica in conformita' all'Accordo che
apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni
scolastiche organizzano le attivita' educative per la
scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in
sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle
famiglie.
6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero
di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria,
situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli
comuni, appartenenti a comunita' privi di strutture
educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli
gruppi di bambini di eta' compresa tra i due e i tre anni,
la cui consistenza e' determinata nell'annuale decreto
interministeriale sulla formazione dell'organico.
L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di
progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra
istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non puo'
dar luogo a sdoppiamenti di sezioniĀ».