Art. 3 
 
                         Poli per l'infanzia 
 
  1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici
vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione  per  bambine  e
bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di  uno  stesso  percorso
educativo, in considerazione dell'eta' e nel  rispetto  dei  tempi  e
degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli  per  l'infanzia  si
caratterizzano quali laboratori permanenti di  ricerca,  innovazione,
partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la
massima flessibilita' e  diversificazione  per  il  miglior  utilizzo
delle risorse, condividendo  servizi  generali,  spazi  collettivi  e
risorse professionali. 
  2. Per potenziare  la  ricettivita'  dei  servizi  e  sostenere  la
continuita' del percorso educativo e scolastico delle bambine  e  dei
bambini di eta' compresa tra tre mesi e sei anni di eta', le Regioni,
d'intesa con gli Uffici  scolastici  regionali,  tenuto  conto  delle
proposte formulate  dagli  Enti  Locali  e  ferme  restando  le  loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione  di  Poli
per l'infanzia definendone le modalita' di gestione, senza dar  luogo
ad organismi dotati di autonomia scolastica. 
  3. I Poli per l'infanzia possono  essere  costituiti  anche  presso
direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale  di
istruzione e formazione. 
  4. Al fine di favorire la costruzione di  edifici  da  destinare  a
Poli  per  l'infanzia  innovativi  a  gestione  pubblica,  l'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), nell'ambito  degli  investimenti  immobiliari  previsti  dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo  65  della
legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto  degli  obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150  milioni
di euro per il  triennio  2018-2020  comprensivi  delle  risorse  per
l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i  canoni  di  locazione
che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL  sono
posti a carico dello Stato nella misura di  4,5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a  4,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo  1,  comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza  Unificata,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede
a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni
di interesse degli Enti locali  proprietari  delle  aree  oggetto  di
intervento e interessati alla  costruzione  di  Poli  per  l'infanzia
innovativi. 
  7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli  Enti
locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di  cui
al comma 6, provvedono a selezionare da  uno  a  tre  interventi  sul
proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le  aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei  limiti  delle  risorse
assegnate a ciascuna Regione. 
  8. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
con  proprio  decreto,  sentita  la  Conferenza   Unificata,   indice
specifico concorso con procedura  aperta,  anche  mediante  procedure
telematiche, avente ad oggetto  proposte  progettuali  relative  agli
interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite
delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di
almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da  una  commissione
nazionale di esperti, disciplinata ai  sensi  dell'articolo  155  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  la  quale  comunica  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per ogni
area di intervento, il primo, il secondo e il terzo  classificato  ai
fini del finanziamento. Ai componenti della  commissione  di  esperti
non spetta alcun compenso, indennita', gettone di  presenza  o  altra
utilita' comunque denominata, ne' rimborsi  spese.  Gli  Enti  locali
proprietari delle aree  oggetto  di  intervento  possono  affidare  i
successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito
del concorso di cui al presente comma, ai  sensi  dell'articolo  156,
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  9.  Nella  programmazione  unica   triennale   nazionale   di   cui
all'articolo  10  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a
decorrere dall'anno  2018,  sono  ammessi  anche  gli  interventi  di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili
di proprieta' pubblica da destinare a Poli per  l'infanzia  ai  sensi
del presente articolo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art. 65 della legge 30 aprile  1969,  n.
          153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e  norme  in
          materia di sicurezza sociale): 
              «Art. 65. Gli enti pubblici  e  le  persone  giuridiche
          private, comunque denominate, i quali gestiscono  forme  di
          previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a  compilare
          annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili.  Per
          fondi  disponibili  si  intendono  le  somme  eccedenti  la
          normale liquidita' di gestione. 
              La   percentuale   da   destinare   agli   investimenti
          immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
          tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per  cento  di
          esse; le parti  restanti  possono  essere  impiegate  negli
          altri  modi  previsti,  per  ciascun  ente,   dalle   leggi
          istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. 
              Le percentuali possono essere variate  in  relazione  a
          particolari esigenze di bilancio o alla forma  di  gestione
          adottata da ciascun ente con decreto del  Ministro  per  il
          lavoro e della previdenza sociale emanato di  concerto  con
          il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio  e
          la programmazione economica. 
              I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
          giorni  dalla   data   d'inizio   dell'esercizio   cui   si
          riferiscono - al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. 
              Il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          provvede all'approvazione di tali piani di concerto con  il
          Ministero del tesoro e con  il  Ministero  del  bilancio  e
          della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
          a quello di presentazione. 
              L'approvazione dei piani di impiego  esonera  gli  enti
          pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
          comma  dalle  procedure   previste   per   l'autorizzazione
          all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
          comprese le procedure previste nella legge 5  giugno  1850,
          n. 1037, e  nell'art.  17  del  codice  civile  e  relativi
          regolamenti di esecuzione e di attuazione. 
              Su  richiesta  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale   o   dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, una quota non superiore  al  dieci  per
          cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta  alle
          quote percentuali di cui al secondo comma,  all'acquisto  e
          alla costruzione di immobili per uso ufficio  da  assegnare
          in locazione alle amministrazioni medesime. 
              L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
          uso degli uffici e per alloggi di  servizio  non  rientrano
          tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui  al  presente
          articolo.  I  piani  relativi  a  tali  investimenti   sono
          sottoposti all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  del
          tesoro, con  l'estensione  dell'esonero  di  cui  al  sesto
          comma. 
              E' abrogata ogni disposizione contraria  alle  presenti
          norme.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 202, della citata legge 13
          luglio 2015, n. 107: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  "Fondo  'La  Buona
          Scuola'  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica", con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita'   di   supporto   al   sistema   di    istruzione
          scolastica.». 
              - Si riporta l'art. 155 e 156,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione   delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: 
              «Art. 155 (Commissione giudicatrice per i  concorsi  di
          progettazione).  -  1.  La  commissione   giudicatrice   e'
          composta unicamente  di  persone  fisiche,  alle  quali  si
          applicano le disposizioni in materia di incompatibilita'  e
          astensione di cui all'art. 77, comma 6, nonche' l'art. 78. 
              2.  Qualora  ai   partecipanti   a   un   concorso   di
          progettazione  e'  richiesta  una   particolare   qualifica
          professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
          giudicatrice  possiede  tale  qualifica  o  una   qualifica
          equivalente. 
              3. La commissione giudicatrice e'  autonoma  nelle  sue
          decisioni e nei suoi pareri. 
              4. I membri della commissione giudicatrice esaminano  i
          piani e  i  progetti  presentati  dai  candidati  in  forma
          anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel
          bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato  sino
          al parere o alla decisione della commissione  giudicatrice.
          In particolare, la commissione: 
                a)  verifica  la  conformita'   dei   progetti   alle
          prescrizioni del bando; 
                b)  esamina  i  progetti  e  valuta,   collegialmente
          ciascuno di essi; 
                c) esprime i giudizi su ciascun progetto  sulla  base
          dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione; 
                d) assume le decisioni anche a maggioranza; 
                e) redige i verbali delle singole riunioni; 
                f)   redige   il   verbale   finale   contenente   la
          graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti; 
                g) consegna gli atti dei propri lavori alla  stazione
          appaltante. 
              5. I candidati possono essere invitati, se  necessario,
          a rispondere a quesiti che la commissione  giudicatrice  ha
          iscritto  nel  processo  verbale  allo  scopo  di  chiarire
          qualsivoglia aspetto dei progetti. E  redatto  un  processo
          verbale completo del dialogo tra i membri della commissione
          giudicatrice e i candidati. 
              Art. 156 (Concorso di idee). - (Omissis). 
              6. La stazione appaltante puo'  affidare  al  vincitore
          del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione,  con  procedura  negoziata  senza
          bando,  a  condizione  che   detta   facolta'   sia   stata
          esplicitata nel bando, e che il soggetto  sia  in  possesso
          dei  requisiti  di  capacita'  tecnico   professionale   ed
          economica  previsti  nel  bando  in  rapporto  ai   livelli
          progettuali da sviluppare.». 
              - Si riporta l'art. 10 del  citato  decreto-  legge  12
          settembre 2013, n. 104: 
              «Art.  10  (Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia   residenziale   universitaria   e    detrazioni
          fiscali). - 1. Al fine di favorire interventi  straordinari
          di ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro  40  milioni  per
          l'anno 2015 e per euro  50  milioni  annui  per  la  durata
          residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno
          2016.   Le   modalita'   di   attuazione   della   presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          regioni, anche  attraverso  la  delegazione  di  pagamento,
          finanziati con l'attivazione dei mutui di cui  al  medesimo
          comma, sono esclusi dai  limiti  del  patto  di  stabilita'
          interno delle regioni  per  l'importo  annualmente  erogato
          dagli Istituti di credito. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui  all'art.  1  della  legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 131, della citata legge  n.  311  del
          2004.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,   e   successive
          modificazioni. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis  sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "in   relazione
          all'art. 2, comma 329, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244," sono soppresse; 
                b) dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della   ricerca",   sono   definiti   le    modalita'    di
          individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente
          nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo".».