Art. 3
Poli per l'infanzia
1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici
vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per bambine e
bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di uno stesso percorso
educativo, in considerazione dell'eta' e nel rispetto dei tempi e
degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si
caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione,
partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la
massima flessibilita' e diversificazione per il miglior utilizzo
delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e
risorse professionali.
2. Per potenziare la ricettivita' dei servizi e sostenere la
continuita' del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei
bambini di eta' compresa tra tre mesi e sei anni di eta', le Regioni,
d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle
proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli
per l'infanzia definendone le modalita' di gestione, senza dar luogo
ad organismi dotati di autonomia scolastica.
3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso
direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a
Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni
di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per
l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione
che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono
posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede
a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni
di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia
innovativi.
7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti
locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui
al comma 6, provvedono a selezionare da uno a tre interventi sul
proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse
assegnate a ciascuna Regione.
8. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, indice
specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure
telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli
interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite
delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di
almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione
nazionale di esperti, disciplinata ai sensi dell'articolo 155 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per ogni
area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai
fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti
non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altra
utilita' comunque denominata, ne' rimborsi spese. Gli Enti locali
proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i
successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito
del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156,
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a
decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili
di proprieta' pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi
del presente articolo.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale):
«Art. 65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme.».
- Si riporta l'art. 1, comma 202, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona
Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.».
- Si riporta l'art. 155 e 156, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 155 (Commissione giudicatrice per i concorsi di
progettazione). - 1. La commissione giudicatrice e'
composta unicamente di persone fisiche, alle quali si
applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e
astensione di cui all'art. 77, comma 6, nonche' l'art. 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di
progettazione e' richiesta una particolare qualifica
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica
equivalente.
3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue
decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i
piani e i progetti presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel
bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino
al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita' dei progetti alle
prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente
ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base
dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la
graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione
appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario,
a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha
iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire
qualsivoglia aspetto dei progetti. E redatto un processo
verbale completo del dialogo tra i membri della commissione
giudicatrice e i candidati.
Art. 156 (Concorso di idee). - (Omissis).
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore
del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facolta' sia stata
esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso
dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare.».
- Si riporta l'art. 10 del citato decreto- legge 12
settembre 2013, n. 104:
«Art. 10 (Mutui per l'edilizia scolastica e per
l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni
fiscali). - 1. Al fine di favorire interventi straordinari
di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le
regioni interessate possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per
l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2016. Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai
contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza
unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie
locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere
annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18,
commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,
dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli
ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita'
nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono
altresi' richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
di edilizia scolastica presentati dalle regioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle
regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo
comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'
interno delle regioni per l'importo annualmente erogato
dagli Istituti di credito.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del
2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro
15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno
2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle
istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e alle
universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'art.
15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
le parole: "successive modificazioni" sono inserite le
seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle
universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni
del presente comma si applicano a partire dall'anno di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "in relazione
all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca", sono definiti le modalita' di
individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente
nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'.
3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al
comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi
finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies,
nella misura definita dal decreto di cui al presente
periodo".».