Art. 5
Funzioni e compiti dello Stato
1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa
estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su
tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel
Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei
limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti
del Fondo di cui all'articolo 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del
Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito
del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione
dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il
sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
f) per assicurare la necessaria continuita' educativa, definisce,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi
per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte
dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo d'istruzione.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 1, comma 124, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107:
«Art. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».
- Si riportano i testi degli articoli 14 e 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 14 (Rapporti tra Stato, regioni e autonomie
locali). - 1. In attuazione del disposto dell'art. 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso
la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole
tecniche di cui all'art. 71. L'AgID assicura il
coordinamento informatico dell'amministrazione statale,
regionale e locale, con la finalita' di progettare e
monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo
della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di
infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti
dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie
locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la
loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese,
secondo le modalita' di cui al comma 2.
(Omissis).».
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, e' reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri
a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di
elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il
disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente Codice.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del
dato.».
- Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 1983, n. 59:
«Art. 6. - 1. Le province, i comuni, i loro consorzi e
le comunita' montane sono tenuti a definire, non oltre la
data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi
pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili
nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti
sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie
e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali -
che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate
specificamente destinate.
2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e
le contribuzioni.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province
d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti
montani, e' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre
1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei
servizi pubblici a domanda individuale.
4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene
fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983,
includendo tutte le spese per il personale comunque adibito
anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e
per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni
ordinarie.
5. I costi comuni a piu' servizi vengono imputati ai
singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la
deliberazione di cui al precedente primo comma.
5.1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a
domanda individuale deve essere coperto in misura non
inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel
1984 e al 30 per cento nel 1985. Per i comuni terremotati
dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette
percentuali possono essere ridotte fino alla meta'.
L'individuazione dei costi di ciascun anno e' fatta con
riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.
6. I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei
provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei
posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del
presente articolo.
7. Restano ferme le eccezioni stabilite con l'art. 3,
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.».