Art. 6
Funzioni e compiti delle Regioni
1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nei propri bilanci:
a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e
di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione
nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche
esigenze di carattere territoriale;
b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto
professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano
nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema
integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici
scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e);
e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma
1, lettera d);
f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le
attivita' di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali,
individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.