Art. 6 
 
                  Funzioni e compiti delle Regioni 
 
  1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nei propri bilanci: 
    a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione  e
di istruzione sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano  di  azione
nazionale pluriennale di cui all'articolo 8,  secondo  le  specifiche
esigenze di carattere territoriale; 
    b) definiscono le linee d'intervento regionali  per  il  supporto
professionale al personale del Sistema integrato di educazione  e  di
istruzione, per quanto di competenza  e  in  raccordo  con  il  Piano
nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; 
    c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema
integrato di educazione e di  istruzione,  d'intesa  con  gli  Uffici
scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali; 
    d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e); 
    e) concorrono al monitoraggio  e  alla  valutazione  del  Sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5,  comma
1, lettera d); 
    f)  definiscono  gli  standard   strutturali,   organizzativi   e
qualitativi dei Servizi educativi  per  l'infanzia,  disciplinano  le
attivita'  di  autorizzazione,  accreditamento  e  vigilanza  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b)  effettuate  dagli  Enti  locali,
individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.