Art. 7
Funzioni e compiti degli Enti locali
1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali,
singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nei propri bilanci:
a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi
educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo
conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme
sulla parita' scolastica e favorendone la qualificazione;
b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le
relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione
dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard
strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni,
delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con
disabilita' e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore;
c) realizzano attivita' di monitoraggio e verifica del
funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio
territorio;
d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento
pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con
le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;
e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel
proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarieta'
della rete dei servizi e delle strutture educative;
f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il
personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in
raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n.
107 del 2015;
g) definiscono le modalita' di coinvolgimento e partecipazione
delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilita'
educativa;
h) facilitano iniziative ed esperienze di continuita' del Sistema
integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di
istruzione.