Art. 8
Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione
1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale
che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle
risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio
nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale
delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e
il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i
servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda
individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.
131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la
destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il
consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema
integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di
evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma
4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui
all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in
programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato con deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale
pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti
destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base
all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento
del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per
quanto di rispettiva competenza.