Art. 10
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n.
2.3".
Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 18 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 18 (Esclusioni specifiche per contratti di
concessioni). - 1. Le disposizioni del presente codice non
si applicano:
a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo
sulla base di una licenza di gestione a norma del
regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto
pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n.
1370/2007;
b) alle concessioni di servizi di lotterie
identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un
operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai
fini della presente lettera il concetto di diritto
esclusivo non include i diritti esclusivi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione
di tale diritto esclusivo e' soggetta alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
c) alle concessioni aggiudicate dagli enti
aggiudicatori per l'esercizio delle loro attivita' in un
Paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica
all'interno dell'Unione europea.".