Art. 100
Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonche' le
disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto,
progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate
espressamente dalla presente parte".
Note all'art. 100:
- Si riporta l'art. 164 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del
TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte
definiscono le norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori
pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora i
lavorio i servizi siano destinati ad una delle attivita' di
cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della
presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque
denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a
richiesta di un operatore economico, autorizzano,
stabilendone le modalita' e le condizioni, l'esercizio di
un'attivita' economica che puo' svolgersi anche mediante
l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella
parte I e nella parte II, del presente codice,
relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalita' e alle procedure di affidamento, alle modalita'
di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai
criteri di aggiudicazione, alle modalita' di comunicazione
ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di
ricezione delle domande di partecipazione alla concessione
e delle offerte, alle modalita' di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non
rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si
applicano, salvo che non siano derogate nella presente
parte, le disposizioni del presente codice.
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente
Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in
materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di
sicurezza, non derogate espressamente dalla presente
parte.".