Art. 101
Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita
dalla seguente: "quarantanove";
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha luogo dopo la"
sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvenire solamente a seguito
della approvazione del progetto definitivo e della", il secondo
periodo e' soppresso e al terzo periodo, le parole: "capitale
investito per le concessioni" sono sostituite dalle seguenti:
"capitale investito. Per le concessioni";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono
inserite le seguenti: "mancata sottoscrizione del contratto di
finanziamento, nonche' di", le parole: "obbligazioni di progetto"
sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse dalle societa'
di progetto" e le parole: "comunque non superiore a ventiquattro
mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo"
sono sostituite dalle seguenti: "comunque non superiore a diciotto
mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di
concessione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "entro lo stesso
termine" sono inserite le seguenti: "rilasciate da operatori di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
3) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso di risoluzione
del rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte le seguenti:
"e del comma 3";
d) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al
concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176,
comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.".
Note all'art. 101:
- Si riporta l'art. 165 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 165 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario
nelle concessioni). - 1. Nei contratti di concessione come
definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la
maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario
proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali
contratti comportano il trasferimento al concessionario del
rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1,
lettera zz) riferito alla possibilita' che, in condizioni
operative normali, le variazioni relative ai costi e ai
ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio
del piano economico finanziario. Le variazioni devono
essere, in ogni caso, in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario.
2. L'equilibrio economico finanziario definito
all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il
presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui
al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del
predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente
in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario, puo' essere
riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili
nella disponibilita' dell'amministrazione aggiudicatrice la
cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera affidata in concessione. In ogni caso,
l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di
eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di
finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non
puo' essere superiore al quarantanove per cento del costo
dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali
oneri finanziari.
3. La sottoscrizione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della approvazione del
progetto definitivo e della presentazione di idonea
documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Al
fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento
dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano
economico finanziario sono definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la
reperibilita' sul mercato finanziario di risorse
proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali
fonti e la congrua redditivita' del capitale investito. Per
le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel
bando puo' essere previsto che l'amministrazione
aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, una consultazione
preliminare con gli operatori economici invitati a
presentare le offerte, al fine di verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di
gara sotto il profilo della finanziabilita', e possa
provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli
atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle
offerte, che non puo' essere inferiore a trenta giorni
decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati.
Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle
misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
4. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia corredata
dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu' istituti
finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare
l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello
schema di contratto e del piano economico-finanziario.
5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando
di gara che il contratto di concessione stabilisca la
risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione
del contratto di finanziamento, nonche' di mancato
collocamento delle obbligazioni emesse dalle societa' di
progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine
fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a
diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del
contratto di concessione. Resta salva la facolta' del
concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla
realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di
finanziamento previste dalla normativa vigente, purche'
sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da
operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del
rapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, il
concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla
progettazione definitiva. Il bando di gara puo' altresi'
prevedere che in caso di parziale finanziamento del
progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed
economicamente funzionale, il contratto di concessione
rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la
realizzazione e la gestione del medesimo stralcio
funzionale.
6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al
concessionario che incidono sull'equilibrio del piano
economico finanziario puo' comportare la sua revisione da
attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di
equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei
rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle
condizioni di equilibrio economico finanziario relative al
contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica
strettamente connessa al mantenimento della predetta
allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse
statale ovvero finanziate con contributo a carico dello
Stato, la revisione e' subordinata alla previa valutazione
da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' (NARS). Negli altri casi, e' facolta'
dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione
alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato
accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario,
le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario
sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma
4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti
dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura
del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".