Art. 101 
 
 
Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "trenta" e'  sostituita
dalla seguente: "quarantanove"; 
    b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha  luogo  dopo  la"
sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvenire  solamente  a  seguito
della approvazione del  progetto  definitivo  e  della",  il  secondo
periodo e'  soppresso  e  al  terzo  periodo,  le  parole:  "capitale
investito  per  le  concessioni"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"capitale investito. Per le concessioni"; 
    c) al comma 5: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono
inserite  le  seguenti:  "mancata  sottoscrizione  del  contratto  di
finanziamento, nonche' di", le  parole:  "obbligazioni  di  progetto"
sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse  dalle  societa'
di progetto" e le parole:  "comunque  non  superiore  a  ventiquattro
mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto  definitivo"
sono sostituite dalle seguenti: "comunque non  superiore  a  diciotto
mesi, decorrente  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di
concessione"; 
      2) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "entro  lo  stesso
termine" sono inserite le seguenti: "rilasciate da operatori  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"; 
      3) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso  di  risoluzione
del rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte  le  seguenti:
"e del comma 3"; 
    d) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Al
concessionario sono rimborsati gli importi di cui  all'articolo  176,
comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri  derivanti  dallo
scioglimento anticipato dei contratti di  copertura  del  rischio  di
fluttuazione del tasso di interesse.". 
 
          Note all'art. 101: 
              - Si riporta l'art. 165 del citato decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              "Art. 165 (Rischio ed equilibrio  economico-finanziario
          nelle concessioni). - 1. Nei contratti di concessione  come
          definiti all'articolo 3, comma 1, lettere  uu)  e  vv),  la
          maggior parte dei ricavi  di  gestione  del  concessionario
          proviene dalla vendita dei servizi resi  al  mercato.  Tali
          contratti comportano il trasferimento al concessionario del
          rischio  operativo  definito  dall'articolo  3,  comma   1,
          lettera zz) riferito alla possibilita' che,  in  condizioni
          operative normali, le variazioni relative  ai  costi  e  ai
          ricavi oggetto della concessione  incidano  sull'equilibrio
          del  piano  economico  finanziario.  Le  variazioni  devono
          essere,   in   ogni   caso,   in    grado    di    incidere
          significativamente sul valore  attuale  netto  dell'insieme
          degli  investimenti,   dei   costi   e   dei   ricavi   del
          concessionario. 
              2.   L'equilibrio   economico   finanziario    definito
          all'articolo 3,  comma  1,  lettera  fff),  rappresenta  il
          presupposto per la corretta allocazione dei rischi  di  cui
          al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento  del
          predetto equilibrio,  in  sede  di  gara  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' stabilire anche un  prezzo  consistente
          in un contributo pubblico ovvero  nella  cessione  di  beni
          immobili. Il  contributo,  se  funzionale  al  mantenimento
          dell'equilibrio    economico-finanziario,    puo'    essere
          riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili
          nella disponibilita' dell'amministrazione aggiudicatrice la
          cui utilizzazione sia strumentale e  tecnicamente  connessa
          all'opera  affidata   in   concessione.   In   ogni   caso,
          l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di
          eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori  meccanismi  di
          finanziamento a carico della pubblica amministrazione,  non
          puo' essere superiore al quarantanove per cento  del  costo
          dell'investimento  complessivo,  comprensivo  di  eventuali
          oneri finanziari. 
              3. La sottoscrizione del contratto di concessione  puo'
          avvenire  solamente  a  seguito  della   approvazione   del
          progetto  definitivo  e  della  presentazione   di   idonea
          documentazione inerente  il  finanziamento  dell'opera.  Al
          fine   di   agevolare   l'ottenimento   del   finanziamento
          dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi,  a
          seconda dei  casi,  lo  schema  di  contratto  e  il  piano
          economico finanziario sono definiti in modo  da  assicurare
          adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali  la
          reperibilita'   sul   mercato   finanziario   di    risorse
          proporzionate ai  fabbisogni,  la  sostenibilita'  di  tali
          fonti e la congrua redditivita' del capitale investito. Per
          le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel
          bando   puo'   essere   previsto   che    l'amministrazione
          aggiudicatrice  possa  indire,  prima  della  scadenza  del
          termine di presentazione delle offerte,  una  consultazione
          preliminare  con  gli  operatori   economici   invitati   a
          presentare   le   offerte,   al    fine    di    verificare
          l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base  di
          gara  sotto  il  profilo  della  finanziabilita',  e  possa
          provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare  gli
          atti di gara aggiornando il termine di presentazione  delle
          offerte, che non puo'  essere  inferiore  a  trenta  giorni
          decorrenti dalla relativa comunicazione  agli  interessati.
          Non puo' essere oggetto di  consultazione  l'importo  delle
          misure di defiscalizzazione di cui  all'articolo  18  della
          legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e  all'articolo  33  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. 
              4. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia  corredata
          dalla dichiarazione sottoscritta da  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori di manifestazione di  interesse  a  finanziare
          l'operazione, anche in considerazione dei  contenuti  dello
          schema di contratto e del piano economico-finanziario. 
              5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede  nel  bando
          di gara che  il  contratto  di  concessione  stabilisca  la
          risoluzione del rapporto in caso di mancata  sottoscrizione
          del  contratto  di  finanziamento,   nonche'   di   mancato
          collocamento delle obbligazioni emesse  dalle  societa'  di
          progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo  termine
          fissato  dal  bando  medesimo,  comunque  non  superiore  a
          diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione  del
          contratto di  concessione.  Resta  salva  la  facolta'  del
          concessionario di reperire la  liquidita'  necessaria  alla
          realizzazione dell'investimento attraverso altre  forme  di
          finanziamento previste  dalla  normativa  vigente,  purche'
          sottoscritte  entro  lo  stesso   termine   rilasciate   da
          operatori di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385.  Nel  caso  di  risoluzione  del
          rapporto ai sensi del primo  periodo  e  del  comma  3,  il
          concessionario non avra' diritto ad  alcun  rimborso  delle
          spese  sostenute,  ivi   incluse   quelle   relative   alla
          progettazione definitiva. Il bando di  gara  puo'  altresi'
          prevedere  che  in  caso  di  parziale  finanziamento   del
          progetto  e  comunque  per  uno  stralcio  tecnicamente  ed
          economicamente  funzionale,  il  contratto  di  concessione
          rimanga efficace limitatamente alla  parte  che  regola  la
          realizzazione  e  la   gestione   del   medesimo   stralcio
          funzionale. 
              6.  Il  verificarsi  di  fatti  non  riconducibili   al
          concessionario  che  incidono  sull'equilibrio  del   piano
          economico finanziario puo' comportare la sua  revisione  da
          attuare mediante la rideterminazione  delle  condizioni  di
          equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza  dei
          rischi trasferiti in capo all'operatore economico  e  delle
          condizioni di equilibrio economico finanziario relative  al
          contratto. Ai fini  della  tutela  della  finanza  pubblica
          strettamente  connessa  al  mantenimento   della   predetta
          allocazione dei rischi, nei  casi  di  opere  di  interesse
          statale ovvero finanziate con  contributo  a  carico  dello
          Stato, la revisione e' subordinata alla previa  valutazione
          da parte del Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle
          linee guida per la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'   (NARS).   Negli   altri   casi,   e'    facolta'
          dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione
          alla previa  valutazione  del  NARS.  In  caso  di  mancato
          accordo sul riequilibrio del piano  economico  finanziario,
          le parti possono recedere dal contratto. Al  concessionario
          sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176,  comma
          4, lettere a) e b), ad  esclusione  degli  oneri  derivanti
          dallo scioglimento anticipato dei  contratti  di  copertura
          del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".