Art. 102
Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "La durata massima della concessione" sono
sostituite dalle seguenti: "Per le concessioni ultraquinquennali, la
durata massima della concessione".
Note all'art. 102:
- Si riporta l'art. 168 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 168 (Durata delle concessioni). - 1. La durata
delle concessioni e' limitata ed e' determinata nel bando
di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al
concessionario. La stessa e' commisurata al valore della
concessione, nonche' alla complessita' organizzativa
dell'oggetto della stessa.
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata
massima della concessione non puo' essere superiore al
periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti
da parte del concessionario individuato sulla base di
criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del
capitale investito, tenuto conto degli investimenti
necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali
specifici come risultante dal piano economico-finanziario.
Gli investimenti presi in considerazione ai fini del
calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal
concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di
concessione.".