Art. 103
Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato XVIII" sono
sostituite dalle seguenti: "allegato II" e l'ultimo periodo e'
soppresso.
Note all'art. 103:
- Si riporta l'articolo 169 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 169 (Contratti misti di concessioni). - 1. Le
concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono
aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di
concessione che caratterizza l'oggetto principale del
contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in
parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati
nell'allegato IX l'oggetto principale e' determinato in
base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei
rispettivi servizi.
2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9.
Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10.
3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una
delle attivita' interessate, sono disciplinate
dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse
attivita', una delle quali e' disciplinata dall'allegato
II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare
concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare
un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare concessioni separate, la decisione che
determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di
tali concessioni e' adottata in base alle caratteristiche
della attivita' distinta.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi
disciplinati dal presente codice che altri elementi, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per
le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica.
Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate,
la decisione che determina quale regime giuridico si
applica a ciascuno di tali concessioni distinti e' adottata
in base alle caratteristiche della parte distinta.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione
unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti
previsto all'articolo 160 o dal comma 9, alla concessione
mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti
cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal
regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti
soggette.
7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica
concessione o di piu' concessioni distinte non puo' essere
effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente
codice.
8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi
di concessioni nonche' appalti nei settori ordinari o
speciali il contratto misto e' aggiudicato in conformita'
con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari o nei settori speciali.
10. Nel caso in cui il contratto misto concerna
elementi sia di una concessione di servizi che di un
contratto di forniture, l'oggetto principale e' determinato
in base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei
rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione destinata all'esercizio di piu'
attivita' si applicano le norme relative alla principale
attivita' cui e' destinata.
12. Nel caso di concessioni per cui e' oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita' siano
principalmente destinate, le norme applicabili sono
determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
a) la concessione e' aggiudicata secondo le
disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate
dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attivita'
cui e' destinata la concessione e' soggetta alle
disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle
amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attivita' e'
soggetta alle disposizioni relative alle concessioni
aggiudicate dagli enti aggiudicatori;
b) la concessione e' aggiudicata secondo le
disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori
ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni
e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari;
c) la concessione e' aggiudicata secondo le
disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle
attivita' cui e' destinata la concessione e' disciplinata
dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle
concessioni e l'altra non e' soggetta ne' alla disciplina
delle concessioni ne' a quella relativa all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari o speciali.".