Art. 104
Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "La concessione cessa" sono sostituite
dalle seguenti: "Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela,
la concessione puo' cessare, in particolare,";
b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del
tasso di interesse";
c) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore attuale della
parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa
previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;"
sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso in cui l'opera abbia
superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi
risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione
per gli anni residui di gestione.";
d) al comma 5, dopo le parole: "al comma 4" sono aggiunte le
seguenti: "e al comma 7";
e) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Senza
pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti
i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla
risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario
ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera,
incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento
delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante,
fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati
dal concedente unitamente alle modalita' di finanziamento dei
correlati costi.";
f) al comma 8, la parola: "indicano" e' sostituita dalle
seguenti: "possono indicare";
g) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. La stazione
appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di
subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.";
h) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente
articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato
pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali
contratti.".
Note all'art. 104:
- Si riporta l'art. 176 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 176 (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione
per inadempimento e subentro). - 1. Fermo restando
l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione puo'
cessare, in particolare, quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai
sensi dell'articolo 80;
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento
al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione
europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe
richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 175, comma 8.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i
termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da
vizio non imputabile al concessionario si applica il comma
4.
4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse
spettano al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato
guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora
da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato
la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi
risultanti dal piano economico finanziario allegato alla
concessione per gli anni residui di gestione.
5. Le somme di cui al comma 4 e al comma 7 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
dei finanziatori del concessionario e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente
alle obbligazioni emesse successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e sono
indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.
5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme
di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del
rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per
inadempimento del concessionario, il concessionario ha il
diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera,
incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo
pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo
soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali
investimenti improcrastinabili individuati dal concedente
unitamente alle modalita' di finanziamento dei correlati
costi.
6. L'efficacia della revoca della concessione e'
sottoposta alla condizione del pagamento da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore delle somme previste al comma 4.
7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del
codice civile.
8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una
concessione per cause imputabili al concessionario, la
stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario
e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il
rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di
obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario,
entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
possono indicare un operatore economico, che subentri nella
concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie
corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di
gara o negli atti in forza dei quali la concessione e'
stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento
dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la
ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto
adempimento originariamente richiesto al concessionario
sostituito entro il termine indicato dalla stazione
appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto
dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il
consenso.
10. La stazione appaltante prevede nella documentazione
di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di
cui al comma 8.
10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di
concessione e di partenariato pubblico privato e agli
operatori economici titolari di tali contratti.".