Art. 105
Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dal presente codice" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Qualora si proceda all'affidamento
in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono
concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice.";
b) al comma 3, dopo le parole: "in conformita' alle
disposizioni", le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle
seguenti: "della Parte III del presente codice";
c) al comma 4, dopo le parole: "per l'affidamento della nuova
concessione autostradale" sono inserite le seguenti: ", in
conformita' alle disposizioni della Parte III del presente codice";
d) al comma 6, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni";
e) al comma 8, le parole: "Per le concessioni autostradali" sono
sostituite dalle seguenti: "Fatti salvi i contratti di partenariato
pubblico privato con canone di disponibilita', per le concessioni
autostradali";
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti
delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso
alle procedure di cui all'articolo 183.
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che
interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a societa' in house di altre
amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine
il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta societa' in
house puo' essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
eserciti sulla societa' in house i poteri di cui al citato articolo
5.".
Note all'art. 105:
- Si riporta l'art. 178 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 178 (Norme in materia di concessioni autostradali
e particolare regime transitorio). - 1. Per le concessioni
autostradali che, alla data di entrata in vigore del
presente codice, siano scadute, il concedente, che non
abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del
bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo
le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del
presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla
predetta data, ferma restando la possibilita' di
affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Qualora si
proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5,
le procedure di affidamento devono concludersi entro
trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.
Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle
concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, e'
vietata la proroga delle concessioni autostradali.
2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al
perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono
regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.
3. Per le concessioni autostradali per le quali la
scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente codice, il concedente
avvia la procedura per l'individuazione del concessionario
subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in
conformita' alle disposizioni della Parte III del presente
codice, ferma restando la possibilita' di affidamento in
house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia
inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in
vigore del presente codice, la procedura di gara viene
indetta nel piu' breve tempo possibile, in modo da evitare
soluzioni di continuita' tra i due regimi concessori.
4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza
pubblica per l'affidamento della nuova concessione
autostradale, in conformita' alle disposizioni della Parte
III del presente codice entro il termine di ventiquattro
mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere,
ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai
sensi dell'articolo 5.
5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro
il termine di scadenza della concessione, il concessionario
uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria
amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per
detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.
6. Il concedente, almeno due anni prima della data di
scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio
con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a
valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura
ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le
occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in
conformita' degli impegni assunti convenzionalmente.
7. Per le opere assentite che il concessionario ha gia'
eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della
concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un
indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del
subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al
netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora
ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla
data dell'anno in cui termina la concessione, e delle
variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del
valore di subentro e' a carico del concessionario
subentrante.
8. Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico
privato con canone di disponibilita', per le concessioni
autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico.
L'amministrazione puo' richiedere sullo schema delle
convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo
all'Autorita' di regolazione dei trasporti.
8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli
affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in
scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo
183.
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad
autostrade che interessano una o piu' regioni possono
essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a societa' in house di altre amministrazioni
pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il
controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta
societa' in house puo' essere esercitato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato
disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla
societa' in house i poteri di cui al citato articolo 5.".