Art. 107
Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle
amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
pubblica.";
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilita'
dell'opera o prestazione del servizio e' imputabile all'operatore,
tali variazioni";
d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita
dalla seguente: "quarantanove";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto
previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".
Note all'art. 107:
- Si riporta l'art. 180 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 180 (Partenariato pubblico privato). - 1. Il
contratto di partenariato e' il contratto a titolo oneroso
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee).
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i
ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal
canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal
medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il
contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle
amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
pubblica.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il
trasferimento del rischio in capo all'operatore economico
comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
o, nei casi di attivita' redditizia verso l'esterno, del
rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di
gestione dell'opera come definiti, rispettivamente,
dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il
contenuto del contratto e' definito tra le parti in modo
che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi
sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro
o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
servizio o utilizzabilita' dell'opera o dal volume dei
servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni
caso, dal rispetto dei livelli di qualita'
contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex ante.
Con il contratto di partenariato pubblico privato sono
altresi' disciplinati anche i rischi, incidenti sui
corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili
all'operatore economico.
4. A fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
scegliere di versare un canone all'operatore economico che
e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di
ridotta o mancata disponibilita' dell'opera, nonche'
ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o
mancata disponibilita' dell'opera o prestazione del
servizio e' imputabile all'operatore, tali variazioni del
canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore
economico.
5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi'
che a fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilita'
economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la
remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della
stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si
assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato
della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico finanziario, come definito
all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il
presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui
al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto
equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente
in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse
pubblico. A titolo di contributo puo' essere riconosciuto
un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare
in concessione. Le modalita' di utilizzazione dei beni
immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice
e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In
ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato
al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione, non puo' essere superiore al quarantanove
per cento del costo dell'investimento complessivo,
comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi
3, 4 e 5, del presente codice.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1
rientrano la finanza di progetto, la concessione di
costruzione e gestione, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di
disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti.".