Art. 108 
 
 
Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in  cui
l'affidamento abbia ad oggetto  anche  l'attivita'  di  progettazione
come prevista dall'articolo 180, comma 1,"; 
    b) al comma 4, le parole: "sentito il Ministro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sentito il Ministero". 
 
          Note all'art. 108: 
              - Si riporta l'art.  181  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 181 (Procedure di affidamento). -  1.  La  scelta
          dell'operatore economico avviene con procedure ad  evidenza
          pubblica anche mediante dialogo competitivo. 
              2.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   provvedono
          all'affidamento dei contratti ponendo a  base  di  gara  il
          progetto definitivo e uno schema di contratto  e  di  piano
          economico finanziario, che disciplinino  l'allocazione  dei
          rischi  tra  amministrazione  aggiudicatrice  e   operatore
          economico. 
              3. La scelta e' preceduta da adeguata  istruttoria  con
          riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
          sostenibilita' economico-finanziaria e  economico-  sociale
          dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei  diversi
          rischi  presenti  nell'operazione  di  partenariato,  anche
          utilizzando tecniche di valutazione mediante  strumenti  di
          comparazione per verificare la convenienza  del  ricorso  a
          forme di partenariato pubblico privato in alternativa  alla
          realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 
              4.   L'amministrazione   aggiudicatrice   esercita   il
          controllo    sull'attivita'    dell'operatore     economico
          attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
          monitoraggio, secondo modalita'  definite  da  linee  guida
          adottate dall'ANAC, sentito il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  codice,  verificando   in   particolare   la
          permanenza  in  capo  all'operatore  economico  dei  rischi
          trasferiti. L'operatore economico e' tenuto  a  collaborare
          ed alimentare attivamente tali sistemi.".