Art. 108
Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in cui
l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attivita' di progettazione
come prevista dall'articolo 180, comma 1,";
b) al comma 4, le parole: "sentito il Ministro" sono sostituite
dalle seguenti: "sentito il Ministero".
Note all'art. 108:
- Si riporta l'art. 181 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 181 (Procedure di affidamento). - 1. La scelta
dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza
pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il
progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano
economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei
rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore
economico.
3. La scelta e' preceduta da adeguata istruttoria con
riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
sostenibilita' economico-finanziaria e economico- sociale
dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei diversi
rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche
utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di
comparazione per verificare la convenienza del ricorso a
forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla
realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il
controllo sull'attivita' dell'operatore economico
attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
monitoraggio, secondo modalita' definite da linee guida
adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente codice, verificando in particolare la
permanenza in capo all'operatore economico dei rischi
trasferiti. L'operatore economico e' tenuto a collaborare
ed alimentare attivamente tali sistemi.".