Art. 109
Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle opere realizzate e
degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi
pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati gli
importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad
esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse.".
Note all'art. 109:
- Si riporta l'art. 182 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 182 (Finanziamento del progetto). - 1. Il
finanziamento dei contratti puo' avvenire utilizzando
idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di
progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare il
conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La
remunerazione del capitale investito e' definita nel
contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le
modalita' di monitoraggio della loro permanenza entro il
ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze
derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali
da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all'operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili
all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del
piano economico finanziario puo' comportare la sua
revisione da attuare mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la
permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico
finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela
della finanza pubblica strettamente connessa al
mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei
casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con
contributo a carico dello Stato, la revisione e'
subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli
altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano
economico finanziario, le parti possono recedere dal
contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli
importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b),
ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.".