Art. 111
Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ponendo a base di
gara il progetto di fattibilita' tecnico ed economica" sono
sostituite dalle seguenti: "ponendo a base di gara un capitolato
prestazionale" e al quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo
95" sono sostituite dalle seguenti: ", individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "nel rispetto del
progetto di fattibilita' tecnico-economica" sono inserite le
seguenti: "approvato dall'amministrazione aggiudicatrice".
Note all'art. 111:
- Si riporta l'articolo 188 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 188 (Contratto di disponibilita'). - 1.
L'affidatario del contratto di disponibilita' e' retribuito
con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento
monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto
in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera;
il canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei
periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in
corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per
cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,
i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di
natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di
fattibilita' rispondente alle caratteristiche indicate in
sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103.
Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'articolo 103; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando
indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli
eventuali espropri sono considerati nel quadro economico
degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto
di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del progetto di fattibilita' tecnico-economica
approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme
e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice la quale puo', entro
trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il
capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze
autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte di terze autorita' competenti della
progettazione e delle eventuali varianti e' a carico
dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice puo'
attribuire all'affidatario il ruolo di autorita'
espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente
codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita'
superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento
degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della
stessa secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.".