Art. 112
Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "trasferimento all'affidatario"
sono inserite le seguenti: "o, qualora l'affidatario vi abbia
interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche' in possesso
dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei
beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e'
stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato
tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di
trasferimento.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di
idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti: "previa
presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo periodo,
le parole: "rilasciata con le modalita' previste per il rilascio
della cauzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti:
"rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3".
Note all'art. 112:
- Si riporta l'art. 191 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 191 (Cessione di immobili in cambio di opere). -
1. Il bando di gara puo' prevedere a titolo di
corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento
all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia
interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche' in
possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel
programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre
informazione per i servizi e le forniture e che non
assolvono piu', secondo motivata valutazione della
amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore,
funzioni di pubblico interesse.
2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i
beni immobili gia' inclusi in programmi di dismissione,
purche' prima della pubblicazione del bando o avviso per
l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha
avuto esito negativo.
2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a
seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP sulla
base del valore di mercato determinato tramite i competenti
uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.
3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento
della proprieta' dell'immobile e la conseguente immissione
in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore
a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione
di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al
valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria,
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3,
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fideiussione e' progressivamente svincolata
con le modalita' previste con riferimento alla cauzione
definitiva.".