Art. 112 
 
 
Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  "trasferimento  all'affidatario"
sono  inserite  le  seguenti:  "o,  qualora  l'affidatario  vi  abbia
interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche'  in  possesso
dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,"; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei
beni immobili da trasferire a seguito  della  procedura  di  gara  e'
stabilito dal RUP  sulla  base  del  valore  di  mercato  determinato
tramite i competenti uffici titolari dei  beni  immobili  oggetto  di
trasferimento."; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di
idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti:  "previa
presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo  periodo,
le parole: "rilasciata con le  modalita'  previste  per  il  rilascio
della  cauzione  provvisoria"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3". 
 
          Note all'art. 112: 
              - Si riporta l'art.  191  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 191 (Cessione di immobili in cambio di opere).  -
          1.  Il  bando  di  gara  puo'   prevedere   a   titolo   di
          corrispettivo,  totale   o   parziale,   il   trasferimento
          all'affidatario   o,   qualora   l'affidatario   vi   abbia
          interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche'  in
          possesso dei prescritti requisiti di cui  all'articolo  80,
          della   proprieta'   di    beni    immobili    appartenenti
          all'amministrazione  aggiudicatrice,  gia'   indicati   nel
          programma triennale per  i  lavori  o  nell'avviso  di  pre
          informazione per  i  servizi  e  le  forniture  e  che  non
          assolvono  piu',   secondo   motivata   valutazione   della
          amministrazione aggiudicatrice o  dell'ente  aggiudicatore,
          funzioni di pubblico interesse. 
              2. Possono formare oggetto  di  trasferimento  anche  i
          beni immobili gia' inclusi  in  programmi  di  dismissione,
          purche' prima della pubblicazione del bando  o  avviso  per
          l'alienazione, ovvero se la  procedura  di  dismissione  ha
          avuto esito negativo. 
              2-bis. Il valore dei  beni  immobili  da  trasferire  a
          seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP  sulla
          base del valore di mercato determinato tramite i competenti
          uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento. 
              3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento
          della proprieta' dell'immobile e la conseguente  immissione
          in possesso dello stesso avvengano in un momento  anteriore
          a quello dell'ultimazione dei lavori, previa  presentazione
          di idonea garanzia  fideiussoria  per  un  valore  pari  al
          valore dell'immobile medesimo.  La  garanzia  fideiussoria,
          rilasciata dai soggetti di cui all'articolo  93,  comma  3,
          prevede  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio   della
          preventiva escussione del debitore principale, la  rinuncia
          all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del  codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
          appaltante. La fideiussione e' progressivamente  svincolata
          con le modalita' previste  con  riferimento  alla  cauzione
          definitiva.".