Art. 113
Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"L'Autorita' per la raccolta delle informazioni e la verifica dei
predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche
attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i
relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed
altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.".
Note all'art. 113:
- Si riporta l'art. 192 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house).
- 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire
adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti
pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui
all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda,
dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti,
secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce
con proprio atto. L'Autorita' per la raccolta delle
informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera
mediante procedure informatiche, anche attraverso il
collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i
relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni
pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei
contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
sotto la propria responsabilita', di effettuare affidamenti
diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo
l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi
all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al
comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruita' economica
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto
nella motivazione del provvedimento di affidamento delle
ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei
benefici per la collettivita' della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalita' e socialita', di efficienza, di economicita'
e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego
delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati,
in conformita', alle, disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data,
tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione tra enti
nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai
sensi dell'articolo 162.".