Art. 114
Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 1," sono soppresse;
b) al comma 17, la lettera b) e' abrogata;
c) il comma 18 e' sostituito dal seguente: "18. Il contraente
generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.".
Note all'art. 114:
- Si riporta l'art. 194 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 194 (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
il contratto di affidamento unitario a contraente generale,
il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di
adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e
posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2,
a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte
dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
d) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
e) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo egli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
b) alla nomina del direttore dei lavori e dei
collaudatori, nonche' provvede all'alta sorveglianza sulla
realizzazione delle opere, assicurando un costante
monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato
permanente costituito da suoi rappresentanti e
rappresentanti del contraente;
c) al collaudo delle stesse;
d) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano, in ogni caso prevedendo l'adozione di
protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche
di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la
possibilita' di valutare il comportamento
dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante in
caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le
prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza
sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per
l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure
di monitoraggio per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
dei flussi finanziari connessi alla realizzazione
dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo
183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra
modalita' di finanza di progetto. Gli oneri connessi al
monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota
forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati dalle norme della parte I
e della parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli
atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti
l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applica l'articolo 63; esse sono regolate
dalle norme della parte II, che costituiscono attuazione
della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e
dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo
stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre
restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali
varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste
dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono
attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla
parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I
terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a
loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti
dall'articolo 84, e possono sub affidare i lavori nei
limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di
lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica
l'articolo 105.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di
effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente
generale, compresa l'emissione di eventuali stati di
avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi
contrattuali del contraente generale verso i propri
affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente
generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione
sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' applica le eventuali diverse
sanzioni previste nel contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'articolo 184 e dalle
successive disposizioni del presente articolo. Alla
societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti
il contraente generale, istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico operative preventivamente indicate
in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel
rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il
subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa
previsione del contratto, i soggetti componenti il
contraente generale restano solidalmente responsabili con
la societa' di progetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al
soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
la restituzione delle somme percepite in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato
nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 106,
comma 13.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412
del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie
prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono
inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo
184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili
ai sensi dell'articolo 106, comma 13; la cessione puo'
avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma
ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica, la data ultima di
pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del
comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato
completamento dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano
gia' ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista
nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del
credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la
previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) (abrogata).
18. Il contraente generale presta la garanzia di cui
all'articolo 104.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni
propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove
autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara
un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta,
ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento,
secondo valutazioni preliminari che il contraente generale
e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di
gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al
perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione
della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e dell'articolo
203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara ai
sensi dell'articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e'
inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed
e' unita una relazione di massima che correda il progetto,
indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la
stima dei costi. Tale stima e' riportata nelle successive
fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per
l'attuazione delle misure in questione, eventualmente
proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a
carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto
definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore,
quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure
in questione, con relativa indicazione dei costi, non
sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del
presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche
nei casi di affidamento mediante concessione.".