Art. 115
Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare"
sono sostituite dalle seguenti: "La scelta di aggiudicare" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti non
possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale,
qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni
di euro.";
b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b) del
costo di utilizzazione e di manutenzione" sono soppresse e
conseguentemente le lettere: "c) e d)" sono sostituite dalle
seguenti: "b) e c)";
c) al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti:
", III e IV".
Note all'art. 115:
- Si riporta l'art. 195 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 195 (Procedure di aggiudicazione del contraente
generale). - 1. La scelta di aggiudicare mediante
affidamento al contraente generale deve essere motivata
dalla stazione appaltante in ragione della complessita' e
di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello
di qualita', sicurezza ed economicita'. Le stazioni
appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti
a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento
sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.
2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a
base di gara il progetto definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e
indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e
alla complessita' delle opere da realizzare, il numero
minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a
presentare offerta. Nel caso in cui le domande di
partecipazione superino il predetto numero massimo, i
soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare
redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri
oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del
contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il
numero minimo di concorrenti da invitare non puo' essere
inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti
qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati
deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva
concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1
avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei
criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresi':
a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
b) della maggiore entita', rispetto a quella prevista
dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in
grado di offrire;
c) di ogni ulteriore elemento individuato in
relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di
cui agli articoli da 115 a 121, si applicano, per quanto
non previsto nel presente articolo, le norme della parte
II, titolo VII.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si
applicano, per quanto non previsto nel presente articolo,
le norme della parte II, titoli I, II, III e IV.".