Art. 116
Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la parola: "Ministero" e' sostituita dalla seguente:
"Ministro" e le parole: "sono disciplinate le modalita'" sono
sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati i criteri, specifici
requisiti di moralita', di competenza e di professionalita', le
modalita'".
Note all'art. 116:
- Si riporta l'art. 196 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 196 (Controlli sull'esecuzione e collaudo). - 1.
Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 102.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o
complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le
commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di
supporto e di indagine di soggetti specializzati nel
settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a
disposizione del soggetto aggiudicatore per la
realizzazione delle predette infrastrutture con le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del
supporto al collaudo non puo' avere rapporti di
collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o
eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con
la formula del contraente generale, e' istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo
nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire
rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di
collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto
avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di
candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero
almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo
altresi' che le spese di tenuta dell'albo siano poste a
carico dei soggetti interessati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice, sono disciplinati i criteri,
specifici requisiti di moralita', di competenza e di
professionalita', le modalita' di iscrizione all'albo e di
nomina, nonche' i compensi da corrispondere che non devono
superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, e all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si
applica l'articolo 216, comma 21.".