Art. 117
Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza
naturale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita'
triennale";
b) al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui all'articolo
197." sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi', i
criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli
attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a
contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle
attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le
modalita' di cui all'articolo 84.".
Note all'art. 117:
- Si riporta l'art. 199 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 199 (Gestione del sistema di qualificazione del
contraente generale). - 1. La attestazione del possesso dei
requisiti dei contraenti generali e' rilasciata secondo
quanto previsto dall'articolo 197 ed e' definita
nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal
medesimo articolo.
2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla
SOA, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della
partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei
contratti, fino al momento del rilascio di quella
rinnovata.
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti
rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti hanno validita' triennale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di cui al
comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in
vigore del presente codice, nonche' quelle che perverranno
fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi', i criteri
di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli
attestati presentati in sede di gare per affidamento
unitario a contraente generale, durante il periodo di
coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle
rilasciate secondo le modalita' di cui all'articolo 84.".