Art. 119
Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "l'elenco degli interventi" sono
sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli
interventi";
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le
Commissioni parlamentari competenti";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore
dei trasporti e della logistica" sono sostituite dalle seguenti: "
infrastrutture e insediamenti";
2) al secondo periodo, le parole: "e la sua funzionalita'
rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' la sua
funzionalita' anche rispetto";
d) al comma 7, le parole da: "anche le indicazioni" sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e
viene elaborato in deroga alle modalita' di cui al comma 5. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more
dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP
contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei
trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco degli interventi
del primo DPP ad essi coerente.";
e) il comma 8 e' abrogato;
f) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: "di ogni nuovo DPP" sono
sostituite dalle seguenti: "dei DPP successivi al primo";
2) al secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti
parole: "e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti";
3) al terzo periodo, la parola: "evidenziato" e' sostituita
dalla seguente: "indicato";
4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo
n. 228 del 2011".
Note all'art. 119:
- Si riporta l'art. 201 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 201 (Strumenti di pianificazione e
programmazione). - 1. Al fine della individuazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di
pianificazione e programmazione generale:
a) piano generale dei trasporti e della logistica;
b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228.
2. Il piano generale dei trasporti e della logistica
(PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della
mobilita' delle persone e delle merci nonche' dello
sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano e' adottato
ogni tre anni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito
il parere della Conferenza unificata e sentite le
Commissioni parlamentari competenti.
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011,
contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli
interventi relativi al settore dei trasporti e della
logistica la cui progettazione di fattibilita' e' valutata
meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con
il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per
ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di
regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il DPP e' redatto ai sensi dell'articolo 10, comma
8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' approvato
secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui
all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228
del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 e le Commissioni parlamentari competenti.
5. Le Regioni, le Province autonome, le Citta'
Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita'
al completamento delle opere incompiute, comprendenti il
progetto di fattibilita', redatto secondo quanto previsto
dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate
dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il
Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante
dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la
coerenza complessiva dell'intervento proposto nonche' la
sua funzionalita' anche rispetto al raggiungimento degli
obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga
prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP.
6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato
di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la
relazione e' allegata al Documento di economia e finanza. A
tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni
successivi all'approvazione del progetto definitivo,
trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo
stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati
salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi,
caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonche'
tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al
progetto di fattibilita'.
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, contiene
l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga
alle modalita' di cui al comma 5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more
dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo
DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il
settore dei trasporti e delle infrastrutture nonche' un
elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.
8. (abrogato).
9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come
programmazione degli investimenti in materia di
infrastrutture e trasporti gli-strumenti di pianificazione
e programmazione e i piani, comunque denominati, gia'
approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata
in vigore del presente codice o in relazione ai quali
sussiste un impegno assunto coni competenti organi
dell'Unione europea.
10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo,
si procede anche alla revisione degli interventi inseriti
nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque
sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il
reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP,
anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico
alla sua realizzazione, nonche' attraverso una valutazione
di fattibilita' economico finanziaria e tenendo conto delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare,
tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia
stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una
parte significativa, ovvero per le quali il costo
dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti
superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso
indicato in sede di progetto di fattibilita'. Anche al di
fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di
cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.
228 del 2011, con la procedura prevista per ogni
approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' proporre inserimenti ovvero espunzioni di
opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori
eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al
momento della redazione del DPP lo rendano necessario.".