Art. 119 
 
 
Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  le  parole:  "l'elenco  degli  interventi"  sono
sostituite dalle seguenti: "l'elenco  delle  infrastrutture  e  degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi  compresi  gli
interventi"; 
    b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  le
Commissioni parlamentari competenti"; 
    c) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore
dei trasporti e della logistica" sono sostituite  dalle  seguenti:  "
infrastrutture e insediamenti"; 
      2) al secondo periodo,  le  parole:  "e  la  sua  funzionalita'
rispetto"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "nonche'   la   sua
funzionalita' anche rispetto"; 
    d) al comma 7, le parole da: "anche  le  indicazioni"  sino  alla
fine del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'elenco  delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al  comma  3  e
viene elaborato in deroga alle modalita' di cui  al  comma  5.  Fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  200,  comma  3,  nelle  more
dell'approvazione del PGTL  ai  sensi  del  comma  1,  il  primo  DPP
contiene le linee strategiche e gli  indirizzi  per  il  settore  dei
trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco  degli  interventi
del primo DPP ad essi coerente."; 
    e) il comma 8 e' abrogato; 
    f) al comma 10: 
      1) al primo periodo,  le  parole:  "di  ogni  nuovo  DPP"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei DPP successivi al primo"; 
      2) al secondo periodo, sono  inserite,  in  fine,  le  seguenti
parole:  "e   tenendo   conto   delle   obbligazioni   giuridicamente
vincolanti"; 
      3) al terzo periodo, la  parola:  "evidenziato"  e'  sostituita
dalla seguente: "indicato"; 
      4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al comma 2 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo
n. 228 del 2011". 
 
          Note all'art. 119: 
              - Si riporta l'art.  201  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.    201    (Strumenti    di    pianificazione    e
          programmazione). - 1. Al fine  della  individuazione  delle
          infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti  strumenti  di
          pianificazione e programmazione generale: 
                a) piano generale dei trasporti e della logistica; 
                b) documenti pluriennali di  pianificazione,  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2011, n. 228. 
              2. Il piano generale dei trasporti  e  della  logistica
          (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche  della
          mobilita'  delle  persone  e  delle  merci  nonche'   dello
          sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano  e'  adottato
          ogni   tre   anni,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione del CIPE,  acquisito
          il  parere  della  Conferenza  unificata   e   sentite   le
          Commissioni parlamentari competenti. 
              3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP)  di
          cui al decreto legislativo 29  dicembre  2011  n.  228,  di
          competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti,  oltre  a   quanto   stabilito   dal   comma   2
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n.  228  del  2011,
          contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
          prioritari per lo sviluppo  del  Paese,  ivi  compresi  gli
          interventi  relativi  al  settore  dei  trasporti  e  della
          logistica la cui progettazione di fattibilita' e'  valutata
          meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con
          il PGTL.  Il  DPP  tiene  conto  dei  piani  operativi  per
          ciascuna area tematica nazionale definiti dalla  Cabina  di
          regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera  c),  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              4. Il DPP e' redatto ai sensi dell'articolo  10,  comma
          8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ed  e'  approvato
          secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui
          all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228
          del  2011,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 e le Commissioni parlamentari competenti. 
              5.  Le  Regioni,  le  Province  autonome,   le   Citta'
          Metropolitane e gli altri enti  competenti  trasmettono  al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte  di
          infrastrutture e insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo
          del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita'
          al completamento delle opere  incompiute,  comprendenti  il
          progetto di fattibilita', redatto secondo  quanto  previsto
          dal decreto di cui all'articolo 23, comma  3,  e  corredate
          dalla documentazione indicata  dalle  linee  guida  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011.  Il
          Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante
          dell'intervento  effettuata  dal  soggetto  proponente,  la
          coerenza complessiva dell'intervento  proposto  nonche'  la
          sua funzionalita' anche rispetto  al  raggiungimento  degli
          obiettivi  indicati  nel  PGTL  e,   qualora   lo   ritenga
          prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP. 
              6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti predispone una dettagliata relazione sullo  stato
          di  avanzamento  degli  interventi  inclusi  nel  DPP;   la
          relazione e' allegata al Documento di economia e finanza. A
          tal  fine,  l'ente   aggiudicatore,   nei   trenta   giorni
          successivi  all'approvazione   del   progetto   definitivo,
          trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          una scheda di sintesi conforme al modello  approvato  dallo
          stesso Ministero con apposito  decreto  contenente  i  dati
          salienti del progetto  e,  in  particolare,  costi,  tempi,
          caratteristiche tecnico-prestazionali  dell'opera,  nonche'
          tutte  le  eventuali  variazioni  intervenute  rispetto  al
          progetto di fattibilita'. 
              7.  Il  primo  DPP  da  approvarsi,   entro   un   anno
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  codice,   contiene
          l'elenco  delle   infrastrutture   e   degli   insediamenti
          prioritari di cui al comma 3 e viene  elaborato  in  deroga
          alle modalita' di cui al comma  5.  Fermo  restando  quanto
          previsto   dall'articolo   200,   comma   3,   nelle   more
          dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1,  il  primo
          DPP contiene le linee strategiche e gli  indirizzi  per  il
          settore dei trasporti e  delle  infrastrutture  nonche'  un
          elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente. 
              8. (abrogato). 
              9. Fino all'approvazione del primo  DPP,  valgono  come
          programmazione   degli   investimenti   in    materia    di
          infrastrutture e trasporti gli-strumenti di  pianificazione
          e programmazione  e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'
          approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata
          in vigore del presente  codice  o  in  relazione  ai  quali
          sussiste  un  impegno  assunto   coni   competenti   organi
          dell'Unione europea. 
              10. In sede di redazione dei DPP successivi  al  primo,
          si procede anche alla revisione degli  interventi  inseriti
          nel  DPP  precedente,  in   modo   da   evitare   qualunque
          sovrapposizione tra gli  strumenti  di  programmazione.  Il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  valuta  il
          reinserimento di ogni singolo intervento  in  ciascun  DPP,
          anche in relazione alla permanenza dell'interesse  pubblico
          alla sua realizzazione, nonche' attraverso una  valutazione
          di fattibilita' economico finanziaria e tenendo conto delle
          obbligazioni  giuridicamente  vincolanti.  In  particolare,
          tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali  non  sia
          stata avviata la  realizzazione,  con  riferimento  ad  una
          parte  significativa,  ovvero  per  le   quali   il   costo
          dell'intervento indicato  dal  progetto  esecutivo  risulti
          superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso
          indicato in sede di progetto di fattibilita'. Anche  al  di
          fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di
          cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto  legislativo  n.
          228  del  2011,  con  la  procedura   prevista   per   ogni
          approvazione,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti puo' proporre inserimenti  ovvero  espunzioni  di
          opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori
          eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati  al
          momento della redazione del DPP lo rendano necessario.".