Art. 12
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "avviati dopo la data di entrata in vigore del
presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "avviati dopo la
data di entrata in vigore del medesimo decreto";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo
decreto sono altresi' stabilite le modalita' di monitoraggio
sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti
pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base
dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attivita' della
commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita'
o rimborsi di spese comunque denominati.".
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel
proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
relativi alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio,
nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
Per la partecipazione alle attivita' della commissione non
sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese comunque denominati.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura
esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal
decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico.".