Art. 122
Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "all'azione
giurisdizionale".
Note all'art. 122:
- Si riporta l'art. 208 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 208 (Transazione). - 1. Le controversie relative
a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono
essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi
all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o
rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro
in caso di lavori pubblici, e' acquisito il parere
dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di
amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla
struttura, o del funzionario piu' elevato in grado
competente per il contenzioso, ove non esistente il legale
interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia
dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente,
sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di
nullita'.".