Art. 124 
 
 
Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1.  All'articolo  212,  comma  1,  alla  fine  della  lettera   e),
sostituire il segno: ";" con il seguente: ".". 
 
          Note all'art. 124: 
              - Si riporta l'art.  212  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  212  (Indirizzo  e  coordinamento).  -   1.   E'
          istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          una Cabina di regia con il compito di: 
                a)  effettuare  una  ricognizione  sullo   stato   di
          attuazione  del  presente  codice   e   sulle   difficolta'
          riscontrate  dalle  stazioni  appaltanti  nella   fase   di
          applicazione anche al fine di proporre eventuali  soluzioni
          correttive e di miglioramento; 
                b) curare, se del caso con apposito piano di  azione,
          la fase  di  attuazione  del  presente  codice  coordinando
          l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti  e
          linee guida, nonche' della loro  raccolta  in  testi  unici
          integrati, organici e omogenei, al fine di  assicurarne  la
          tempestivita' e la coerenza reciproca; 
                c) esaminare le proposte di modifiche normative nella
          materia  disciplinata  dal  presente  codice  al  fine   di
          valutarne l'impatto sulla legislazione  vigente,  garantire
          omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
          struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri  nel
          coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; 
                d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con
          i soggetti competenti, di un piano  nazionale  in  tema  di
          procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione
          dell'utilizzo   degli   strumenti   informatici   e   della
          digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; 
                e)  promuovere   accordi,   protocolli   di   intesa,
          convenzioni, anche con associazioni private  per  agevolare
          la bancabilita' delle opere pubbliche. 
              2.  La  Cabina  di  regia  segnala,  sulla  base  delle
          informazioni ricevute, eventuali  specifiche  violazioni  o
          problemi  sistemici  all'ANAC   per   gli   interventi   di
          competenza. 
              3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente  ogni  tre
          anni, la  Cabina  di  regia,  anche  avvalendosi  di  ANAC,
          presenta  alla  Commissione  una  relazione  di   controllo
          contenente, se del  caso,  informazioni  sulle  cause  piu'
          frequenti di non  corretta  applicazione  o  di  incertezza
          giuridica,  compresi  possibili  problemi   strutturali   o
          ricorrenti nell'applicazione delle norme,  sul  livello  di
          partecipazione delle microimprese e delle piccole  e  medie
          imprese  agli  appalti  pubblici   e   sulla   prevenzione,
          l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di  frode,
          corruzione, conflitto di interessi  e  altre  irregolarita'
          gravi in materia di appalti e di concessioni. 
              4. La Cabina di regia  e'  la  struttura  nazionale  di
          riferimento per la cooperazione con la Commissione  europea
          per  quanto  riguarda  l'applicazione  della  normativa  in
          materia  di  appalti  pubblici  e  di  concessioni,  e  per
          l'adempimento degli obblighi di assistenza  e  cooperazione
          reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo  scambio
          di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel
          presente codice e sulla gestione delle relative procedure. 
              5. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          della Cabina  di  regia  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  di
          concerto con il Ministro delle infrastrutture e  trasporti,
          sentita l'ANAC e la Conferenza unificata,  entro  tre  mesi
          dall'entrata in vigore del presente codice.".