Art. 124
Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e),
sostituire il segno: ";" con il seguente: ".".
Note all'art. 124:
- Si riporta l'art. 212 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 212 (Indirizzo e coordinamento). - 1. E'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una Cabina di regia con il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di
attuazione del presente codice e sulle difficolta'
riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di
applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni
correttive e di miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di azione,
la fase di attuazione del presente codice coordinando
l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e
linee guida, nonche' della loro raccolta in testi unici
integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la
tempestivita' e la coerenza reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative nella
materia disciplinata dal presente codice al fine di
valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire
omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;
d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con
i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di
procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione
dell'utilizzo degli strumenti informatici e della
digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa,
convenzioni, anche con associazioni private per agevolare
la bancabilita' delle opere pubbliche.
2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle
informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o
problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di
competenza.
3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre
anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC,
presenta alla Commissione una relazione di controllo
contenente, se del caso, informazioni sulle cause piu'
frequenti di non corretta applicazione o di incertezza
giuridica, compresi possibili problemi strutturali o
ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di
partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie
imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione,
l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode,
corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita'
gravi in materia di appalti e di concessioni.
4. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di
riferimento per la cooperazione con la Commissione europea
per quanto riguarda l'applicazione della normativa in
materia di appalti pubblici e di concessioni, e per
l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione
reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio
di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel
presente codice e sulla gestione delle relative procedure.
5. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti,
sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente codice.".