Art. 125
Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera e), le parole: "una relazione" sono sostituite
dalle seguenti: "la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo
19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,";
2) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente "h-bis) al fine
di favorire l'economicita' dei contratti pubblici e la trasparenza
delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida,
fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi
standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi,
avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del
supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico
nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica
amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni
contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni
pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti
pubblici.";
b) al comma 8:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le
finalita' di cui al comma 2, l'Autorita' gestisce la Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre
alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi
informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita'
delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e
successive.";
2) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province
autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4
dell'articolo 29 concordano le modalita' di rilevazione e
interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati
nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca
dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di
unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri
amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle
opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o il
raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.";
c) al comma 9:
1) al secondo periodo, dopo le parole: "con i relativi sistemi
in uso" sono inserite le seguenti: "presso le sezioni regionali e";
2) al quinto periodo, sopprimere le parole: "ovvero di analoghe
strutture delle regioni" e la parola: "stesse";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sezione
centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei
criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34
comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano
d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione.";
d) al comma 10, l'ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti:
"L'Autorita' stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere
presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello
stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di
impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84.
L'Autorita' assicura, altresi', il collegamento del casellario con la
banca dati di cui all'articolo 81.";
e) al comma 13, le parole "L'Autorita'" sono sostituite dalle
seguenti: "Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, l'Autorita'";
f) dopo il comma 17, e' aggiunto, in fine, il seguente: "17-bis.
L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al
comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data
in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare
urgenza, non puo' comunque essere anteriore al giorno successivo alla
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti
per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di
scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di
decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo
periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.".
Note all'art. 125:
- Si riporta l'art. 213 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e
l'attivita' di regolazione degli stessi, sono attribuiti,
nei limiti di quanto stabilito dal presente codice,
all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo,
capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la
promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita'
delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche
facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle
migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente
dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri
atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente
rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori
potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie
criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di
forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica
dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle
linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei
per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta
Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della
regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti,
l'Autorita':
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6
novembre 2012, n. 190, nonche' sui contratti esclusi
dall'ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinche' sia garantita l'economicita'
dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla
stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito
atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche
occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19,
comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, annuale sull'attivita' svolta evidenziando le
disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie
funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i
correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti
attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
opera un controllo sulla corretta applicazione della
specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di
somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo
163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella
predisposizione degli atti e nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara;
h-bis) al fine di favorire l'economicita' dei contratti
pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto,
provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative
di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori
e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi
a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del
supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema
statistico nazionale, alle condizioni di maggiore
efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di
costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi
eventualmente anche delle informazioni contenute nelle
banche dati esistenti presso altre Amministrazioni
pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei
contratti pubblici.
4. L'Autorita' gestisce il sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello svolgimento della propria
attivita', l'Autorita' puo' disporre ispezioni, anche su
richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri
organi dello Stato nonche' dell'ausilio del Corpo della
Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora
accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi
sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
generale della Corte dei conti.
7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di
comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine
dell'attribuzione del "Rating di legalita'" delle imprese
di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il rating di legalita' concorre anche
alla determinazione del rating di impresa di cui
all'articolo 83, comma 10.
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita'
gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
per competenza tramite i propri sistemi informatizzati,
tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive. Con proprio provvedimento,
l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali
i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29
concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei
contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare,
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente
codice, il rispetto del principio di unicita' dell'invio
delle informazioni e la riduzione degli oneri
amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla
realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi
flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in
termini di trasparenza preventiva. Ferma restando
l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori
economici di cui all'articolo 81, l'Autorita' e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano
le modalita' di interscambio delle informazioni per
garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di
tutela della legalita' dell'Autorita' e nel contempo
evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare
l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli
stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni
appaltanti.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8,
l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto
da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i
relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e
presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti
operanti nei settore dei contratti pubblici. L'Autorita'
stabilisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio
nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le forme
di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio.
Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce
informazioni non veritiere, l'Autorita' puo' irrogare la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La
sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali competenti per territorio per l'acquisizione
delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti
istituzionali, sulla base di appositi accordi con le
regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a
monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di
cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano
d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione.
10.L'Autorita' gestisce il Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le
notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori
economici con riferimento alle iscrizioni previste
dall'articolo 80. L'Autorita' stabilisce le ulteriori
informazioni che devono essere presenti nel casellario
ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del
conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui
all'articolo 84. L'Autorita' assicura, altresi', il
collegamento del casellario con la banca dati di cui
all'articolo 81.
11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
cui all'articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, l'Autorita' ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite
massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a
fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli
operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti
o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione,
dati o documenti non veritieri circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale
sanzione penale, l'Autorita' ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo
di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri
atti l'Autorita' disciplina i procedimenti sanzionatori di
sua competenza.
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di
cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito
fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,
con decreto dello stesso Ministro, alla premialita' delle
stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'Autorita' gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
di cui all'articolo 78 nonche' l'elenco delle stazioni
appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie societa' in house ai sensi
dell'articolo 192.
16. E' istituito, presso l'Autorita', nell'ambito
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei
soggetti aggregatori.
17. Al fine di garantire la consultazione immediata e
suddivisa per materia degli strumenti di regolazione
flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC
pubblica i suddetti provvedimenti con modalita' tali da
rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
e agli operatori economici la disciplina applicabile a
ciascun procedimento.
17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione
flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti
previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi
acquistano efficacia, che di regola coincide con il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che,
in casi di particolare urgenza, non puo' comunque essere
anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli
atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la
procedura di scelta del contraente, siano pubblicati
successivamente alla data di decorrenza di efficacia
indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si
applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".