Art. 126
Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: "promuovendo" sono
inserite le seguenti: "anche attivita' di prevenzione dell'insorgenza
dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze
delle comunita' locali, nonche'";
2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8";
b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari straordinari" sono
inserite le seguenti: "agiscono in autonomia e con l'obiettivo di
garantire l'interesse pubblico e";
c) al comma 8, le parole: ", a carico dei fondi, nell'ambito
delle risorse di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "a
valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei
limiti delle somme stanziate per tale finalita'";
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari
nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.";
e) il comma 9 e' abrogato;
f) il comma 12 e' abrogato.
Note all'art. 126:
- Si riporta l'art. 214 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - 1.
Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative
occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione
e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome
interessate , le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Ministero impronta la propria attivita' al principio di
leale collaborazione con le regioni e le province autonome
e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi
indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1,
il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita'
delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori,
anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali
tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e
definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle
deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui
alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere
di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto definitivo;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le
risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita'
progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V,
propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori,
a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture,
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e
nei limiti delle risorse disponibili, dando priorita' al
completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri
interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo'
avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di
finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli
di intesa.
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione
strategica, ricerca, supporto e alta consulenza,
valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e
alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo'
avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati
dalle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi
professionali o rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di
lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del
Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
avvalersi di personale di alta specializzazione e
professionalita', previa selezione, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore al quinquennio
rinnovabile per una sola volta nonche' quali advisor, di
Universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
di Enti di ricerca e di societa' specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La
struttura svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228.
4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo anche attivita' di prevenzione
dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con
riferimento alle esigenze delle comunita' locali, nonche'
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e
nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero
a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non
aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario e'
formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma,
o l'ente territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4
sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 202 e
sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che
annualmente sono destinate allo scopo con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri
per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui
all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche' sulle risorse assegnate annualmente al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
della legge n. 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e
con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le
direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono della
struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi a valere sulle risorse del quadro economico di
ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per
tale finalita'.
8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le
opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
9. (abrogato)
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore,
in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che queste
esercitano ai sensi del presente codice.
11. In sede di prima applicazione restano, comunque,
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'articolo 163 del decreto legislativo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
12. (abrogato).".