Art. 127
Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "di importo superiore ai 50
milioni di euro," sono inserite le seguenti: "prima dell'avvio delle
procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli
articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della
comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e al secondo
periodo, le parole: "il progetto si intende assentito" sono
sostituite dalle seguenti: "il parere si intende reso in senso
favorevole".
Note all'art. 127:
- Si riporta l'art. 215 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono
essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie
identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a
disciplinare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a
disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli
14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e,
laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche'
parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che
siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale
importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai
comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro,
presenti elementi di particolare rilevanza e complessita'
il provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono
validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso
in senso favorevole.".