Art. 128
Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli
interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla
disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti di
programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di
impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in
vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati
secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al
comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al
comma 1.";
b) al comma 4, le parole: "e titolo XI, capi I e II" e le parole:
", con esclusione dell'articolo 248," sono soppresse e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal presente codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo,
qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli
interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del
piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica
dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Il divieto di
cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le
opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati
dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente
codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.";
d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino
alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche
dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle
informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni
appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni
presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei
requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti
o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini
della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la
comunicazione di un nuovo esperto.";
e) al comma 19, le parole: "agli articoli 248 e 251" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Parte II, titolo XI, capi I e II,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui
all'articolo 251";
f) al comma 22, e' premesso il seguente periodo: "Le procedure di
arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle
controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i
quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di
entrata in vigore del presente codice.";
g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti: "27-bis. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma
2, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186 al
193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla
predetta data, si applica, altresi', la specifica disciplina
transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto
legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in
vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la
disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo
di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti
assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice
si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate
convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore
del medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette
dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in
quanto compatibili con la presente Parte III, nonche' di cui
all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata
massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato
ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.
27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza
entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per le quali l'attivita' di gestione risulta
economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere
o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando e'
pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il concedente puo' avviare le procedure
di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo
quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in
sicurezza dell'infrastruttura esistente.
27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici
diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre
1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i
progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,
qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice
ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o
collaborato ad attivita' di progettazione.".
Note all'art. 128:
- Si riporta l'art. 216 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. Fatto salvo quanto previsto nel
presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui
al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e
ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice
la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore del presente codice,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le
infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista
dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti di
programmazione approvati e per i quali la procedura di
valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata
alla data di entrata in vigore del presente codice, i
relativi progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per
le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.
2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro
generale della programmazione delle infrastrutture di
trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13
novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e
strategica.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un
ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque
conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere
non completate e gia' avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo
23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente previste
dal presente codice, sulla base del progetto definitivo
costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto,
l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli
interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma
la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1,
quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti
definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo
competente alla data di entrata in vigore del presente
codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i
corrispettivi di cui al decreto del Ministro della
giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco
degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in
possesso della necessaria qualificazione esistente e
continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta
adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.
8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31,
comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9. Fino all'adozione delle linee guida previste
dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul
proprio profilo del committente per un periodo non
inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni
appaltanti, se compatibili con il presente codice.
10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui
all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui
all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
11. Fino alla data indicata nel decreto di cui
all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla
medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli
effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73
continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresi' il
regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile
fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato
dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2016, n. 21.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione
dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati
istituite presso le amministrazioni detentrici delle
informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le
stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le
autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in
ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi
commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la
dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.
13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli
operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass
istituita presso l'ANAC.
14. Fino all'adozione delle linee guida indicate
all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II,
Titolo III, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80.
16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonche' gli
allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II,
nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni
appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche
tecniche finalizzate a garantire la qualita' del servizio
richiesto.
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI,
capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati
ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del
Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure
previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15
novembre 2012, n. 236.
21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo
196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei
lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali
adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di
collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita'
con la funzione di responsabile unico del procedimento.
22. Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209
si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi,
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al
medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o
avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata
in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si
applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata,
del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita'
riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo
153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la
dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati
alla data di entrata in vigore del presente codice, sono
oggetto di valutazione di fattibilita' economica e
finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione
ai sensi delle norme del presente codice. La mancata
approvazione determina la revoca delle procedure avviate e
degli eventuali soggetti promotori, ai quali e'
riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati
per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora
dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla
localizzazione urbanistica.
24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu'
ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui
all'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n.
220, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in
materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6
maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio
agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito,
rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del
presente codice.
25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli
112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23,
commi 1 e 3, del presente codice.
26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui
all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
27. Le procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata
in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse
in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le
medesime procedure trovano applicazione anche per le
varianti.
27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 83, comma 2, si applica la disciplina
gia' contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta
data, si applica, altresi', la specifica disciplina
transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del
medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima
dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di
esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta
nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le
disposizioni del presente codice si applicano con
riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed
atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del
medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei
contratti di concessione del servizio di distribuzione del
gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili
con la presente Parte III, nonche' di cui all'articolo
46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n.222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21
giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n.98. Nelle ipotesi di cui al primo
periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni,
il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'articolo 168.
27 - sexies. Per le concessioni autostradali scadute o
in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, per le quali l'attivita' di
gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla
realizzazione di nuove opere o di interventi di
manutenzione straordinaria e il cui bando e' pubblicato
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il concedente puo' avviare le
procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla
base del solo quadro esigenziale limitatamente agli
interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura
esistente.
27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i
tecnici diplomati che siano stati in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di
progettazione.".