Art. 13
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: "l'efficientamento
energetico", sono sostituite dalle seguenti: "l'efficientamento ed il
recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera" e, in fine, il segno: ";", e' sostituito dal seguente:
".";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il
contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le
stazioni appaltanti.";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Con
ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la
Conferenza Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalita' e i criteri di
semplificazione in relazione agli interventi previsti.";
d) al comma 5:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai soli
fini delle attivita' di programmazione triennale dei lavori pubblici
e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui
all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e di idee di
cui all'articolo 152, il progetto di fattibilita' puo' essere
articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri
casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in un'unica fase
di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima
fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni
progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di
cui al comma 1, e redige il documento di fattibilita' delle
alternative progettuali secondo le modalita' indicate dal decreto di
cui al comma 3.";
2) al secondo periodo, le parole: "Il progetto di fattibilita'
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione
degli aspetti di cui al comma 1, nonche' schemi" sono sostituite
dalle seguenti: "Nella seconda fase di elaborazione, ovvero
nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista
incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di
indirizzo alla progettazione e secondo le modalita' indicate dal
decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari
per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
elaborati";
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per le opere
proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e' redatto ai
sensi del comma 5.";
f) al comma 6, le parole: "e geognostiche,", sono sostituite
dalle seguenti: ", idrogeologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,"
dopo le parole: "misure di salvaguardia;", sono inserite le seguenti:
"deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali
diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la
produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto
sul piano economico-finanziario dell'opera;" e dopo le parole:
"nonche' i limiti di spesa" sono inserite le seguenti: ", calcolati
secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3,";
g) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ",
secondo quanto previsto al comma 16";
h) al comma 11, dopo le parole: "oneri inerenti alla
progettazione" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli
relativi al dibattito pubblico" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista
esterno.";
i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni e' determinato sulla base dei
prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo,
per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate." e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei contratti di lavori
e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo
posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i
costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso.".
Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). - 1.
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e
di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche
e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e
forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che
devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica
l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attivita' di
programmazione triennale dei lavori pubblici e
dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di
cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e
di idee di cui all'articolo 152, il progetto di
fattibilita' puo' essere articolato in due fasi successive
di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di
fattibilita' e' sempre redatto in un'unica fase di
elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella
prima fase il progettista individua ed analizza le
possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,
sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali,
secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma
3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica
fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista
incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del
documento di indirizzo alla progettazione e secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli
aspetti di cui al comma 1, nonche' elaborati grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi
compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in
lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi
preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresi',
ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi
energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure
per la produzione e il recupero di energia anche con
riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario
dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di
compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale,
nonche' i limiti di spesa, calcolati secondo le modalita'
indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura
da realizzare ad un livello tale da consentire, gia' in
sede di approvazione del progetto medesimo, salvo
circostanze imprevedibili, l'individuazione della
localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonche'
delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto
ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle
ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.".