Art. 14
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "esecutiva di lavori," sono
inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della sicurezza
della progettazione";
b) al comma 7, primo periodo, le parole: "Gli affidatari di
incarichi di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo,
gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a
base di gara";
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "possono essere
utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzati", le
parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse e le
parole: "importo dell'affidamento" sono sostituite dalle seguenti:
"importo da porre a base di gara dell'affidamento";
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni
appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con
il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalita'
per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e
architettura la stazione appaltante non puo' prevedere quale
corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione
dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto
dall'articolo 151.".
Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 24 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 24 (Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della
sicurezza della progettazione, nonche' alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attivita' del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori
pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma
5.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti
stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l'incarico e' espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre,
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti
tengono conto ai fini dell' aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati
devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 80 nonche' il possesso dei requisiti e delle
capacita' di cui all'articolo 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma
di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad
albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito
richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di
quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i
requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in
gara separatamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59,
comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara non possono
essere affidatari degli appalti o delle concessioni di
lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i
soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita
nell'espletamento degli incarichi di progettazione non e'
tale da determinare un vantaggio che possa falsare la
concorrenza con gli altri operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al
presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti
corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti,
quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell' importo da porre a base di gara
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo
216, comma 6.
8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata con il soggetto affidatario sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di
ingegneria e architettura la stazione appaltante non puo'
prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o
di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni
culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.".