Art. 15
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, la parola: "due" e' soppressa;
b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre
2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza,
efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati,
con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla
realizzazione dell'opera.";
c) il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. Le stazioni
appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di
rilevante impatto per il territorio o di avvio di attivita'
imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti
sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti nel programma
triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge
7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del
procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano
rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.".
Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma
7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi
trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del
progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi
opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta
per la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta
eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e
seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati
nell'accordo di cui al comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo.".