Art. 16
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La stazione
appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23,
nonche' la loro conformita' alla normativa vigente.";
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei
casi in cui e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione, la verifica della progettazione redatta
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori";
c) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono
contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a
base di gara.";
d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei casi di
contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di
ciascun livello di progettazione, all'attivita' di verifica.".
Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 26 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai
lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 23, nonche' la loro
conformita' alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui
e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione, la verifica della progettazione redatta
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i
soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in
contraddittorio con il progettista, verificano la
conformita' del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di
fattibilita'. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista autore del progetto posto a base della gara,
che si esprime in ordine a tale conformita'.
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in
tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale
prescelta;
d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel
tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di
varianti e di contenzioso;
f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i
termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli
utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti
soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti
milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni
di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai
soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46,
comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo
di qualita';
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti
dispongano di un sistema interno di controllo di qualita'
ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui
all'articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e'
incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara e'
l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La
validazione e' sottoscritta dal responsabile del
procedimento e fa preciso riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle
eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la
lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono
contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del
progetto posto a base di gara.
8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto
esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione,
all'attivita' di verifica.".