Art. 17
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "alle norme dettate dalla" sono
sostituite dalla seguente: "alla";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di
appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un
precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti
i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione
ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia di disciplina
urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non
superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni
e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle
variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica
valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le
ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente
appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i
pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.";
c) al comma 3:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "In tale
fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono,
contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione
delle interferenze.";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "localizzazione o al
tracciato" sono inserite le seguenti: ", nonche' al progetto di
risoluzione delle interferenze";
d) al comma 4, le parole: ", di collaborare con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le
interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto
aggiudicatore alle attivita' progettuali di propria competenza. La
violazione dell'obbligo di collaborazione" sono sostituite dalle
seguenti: "e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il
progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il
soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze
indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi";
e) al comma 5, le parole: "rilevate" sono sostituite dalle
seguenti: "anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate";
f) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle
interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo
andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.".
Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 27 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 27 (Procedure di approvazione dei progetti
relativi ai lavori). - 1. L'approvazione dei progetti da
parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita'
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che
regolano la materia. Si applicano le disposizioni in
materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli
14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla
revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati
su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le
autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di
regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica
ne' in materia di disciplina urbanistica, restano
confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque
anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le
intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza
delle variazioni di cui al primo periodo deve essere
oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte
del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la
revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le
autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di
approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni
proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui
agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando
l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto
esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui
all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul
progetto di fattibilita', con esclusione dei lavori di
manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i
soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi
pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi
interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi
sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche
presentando proposte modificative, nonche' a comunicare
l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative
dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi
pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio
parere, il cronoprogramma di risoluzione delle
interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le
conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla
localizzazione o al tracciato, nonche' al progetto di
risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e
compensative, ferma restando la procedura per il dissenso
di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo
14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,
non possono essere modificate in sede di approvazione dei
successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della
ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'.
4. In relazione al procedimento di approvazione del
progetto di fattibilita' di cui al comma 3, gli enti
gestori delle interferenze gia' note o prevedibili hanno
l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento
produttivo e di elaborare, a spese del soggetto
aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle
interferenze di propria competenza. Il soggetto
aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
i costi di progettazione per la risoluzione delle
interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di
tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o
anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore
responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e' corredato dalla
indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in
mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche' dal
programma degli spostamenti e attraversamenti e di
quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al
pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato
unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente
dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via
anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del
suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che
sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei
lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che
stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai
fini urbanistici ed espropriativi, nonche' l'applicazione
della vigente disciplina in materia di valutazione di
impatto ambientale.".