Art. 18
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "del medesimo codice";
b) al comma 7, le parole: "forniture, lavori e servizi e di
concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, lavori e
servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole: "articolo
167" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 35", le parole:
"all'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo
articolo 35";
c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse;
d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse
e alla lettera c), le parole: "il presente codice" sono sostituite
dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano
gli appalti nei settori speciali";
e) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis. Nel caso
di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture,
lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto
misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche' il
valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto
disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35,
sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.";
f) il comma 13 e' abrogato.
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 28 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 28 (Contratti misti di appalto). - 1. I
contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o
le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad
oggetto due o piu' tipi di prestazioni, sono aggiudicati
secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che
caratterizza l'oggetto principale del contratto in
questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in
parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo
II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti
comprendenti in parte servizi e in parte forniture,
l'oggetto principale e' determinato in base al valore
stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi o
forniture. L'operatore economico che concorre alla
procedura di affidamento di un contratto misto deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacita'
prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei
settori speciali, aventi per oggetto gli appalti
contemplati nel presente codice e in altri regimi
giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7.
Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.
4. Se una parte di un determinato contratto e'
disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti
disciplinati dal presente codice nonche' appalti che non
rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo codice,
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le
parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti
distinte, la decisione che determina quale regime giuridico
si applica a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata
in base alle caratteristiche della parte distinta di cui
trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il
presente decreto si applica, salvo quanto previsto
all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a
prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un
diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali
parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi
di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori
ordinari e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari,
purche' il valore stimato della parte del contratto che
costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni,
calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla
soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35.
8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti
nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le
norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5,
6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.
9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
10. Nei settori speciali, nel caso di contratti
destinati a contemplare piu' attivita', gli enti
aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti
distinti per ogni attivita' distinta o di aggiudicare un
appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il
regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti
distinti e' adottata in base alle caratteristiche
dell'attivita' distinta di cui trattasi. In deroga ai commi
da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti
aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si
applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle
attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica
l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico
appalto e di aggiudicare piu' appalti distinti non puo'
essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere
l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del
presente codice.
11. A un appalto destinato all'esercizio di piu'
attivita' si applicano le disposizioni relative alla
principale attivita' cui e' destinato.
12. Nel caso degli appalti per cui e' oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita' siano
principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono
determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del presente codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari se una delle attivita' cui e' destinato
l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e
l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del presente codice che disciplinano gli appalti nei
settori speciali se una delle attivita' cui e' destinato
l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e
l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione
delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del presente codice che disciplinano gli appalti nei
settori speciali se una delle attivita' cui e' destinato
l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e
l'altra non e' soggetta ne' a tali disposizioni, ne' a
quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari o alle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni.
12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei
settori speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali,
purche' il valore stimato della parte del contratto che
costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni,
calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla
soglia pertinente di cui all'articolo 35.
13. (abrogato)".