Art. 19
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "all'articolo 5," sono
inserite le seguenti: "alla composizione della commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "articolo 120" sono
inserite le seguenti: ", comma 2-bis," e le parole: "delle
valutazioni dei requisiti soggettivi," sono sostituite dalle
seguenti: "della verifica della documentazione attestante l'assenza
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la
sussistenza dei requisiti";
3) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Entro il
medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai candidati e ai
concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati
membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi
atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo
periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione.";
4) il terzo periodo e' soppresso;
5) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33";
6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui
al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data
di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a
cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati
gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di
pubblicazione sul profilo del committente.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i contratti e
gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti
territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento
degli obblighi informativi e di pubblicita' disposti dal presente
codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo
l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilita', con le
banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un
protocollo generale per definire le regole di interoperabilita' e le
modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive
banche dati, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di
pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni. Per le
opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti
condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti
e investimenti pubblici.".
Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5,
alla composizione della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati
ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai
candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al
citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in
cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in
concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella
stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione con le modalita' previste dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al
presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce,
la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti
salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i
termini cui sono collegati gli effetti giuridici della
pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul
profilo del committente.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 53, sono, altresi', pubblicati sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche
tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma
4, e le piattaforme regionali di e-procurement
interconnesse tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela
della trasparenza e della legalita' nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio
delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di
competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni
appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi
informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice,
tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche di e-procurement ad essi interconnesse,
garantendo l'interscambio delle informazioni e
l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i
sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo
generale per definire le regole di interoperabilita' e le
modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le
rispettive banche dati, nel rispetto del principio di
unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita'
dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il
protocollo si basa su quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n.229. L'insieme dei dati e
degli atti condivisi nell'ambito del protocollo
costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di
pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti
pubblici.".