Art. 19 
 
 
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo le  parole:  "all'articolo  5,"  sono
inserite  le   seguenti:   "alla   composizione   della   commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti"; 
      2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  "articolo  120"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  comma  2-bis,"  e  le   parole:   "delle
valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "della verifica della documentazione  attestante  l'assenza
dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'   la
sussistenza dei requisiti"; 
      3) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Entro  il
medesimo termine di due giorni e'  dato  avviso  ai  candidati  e  ai
concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,    recante    il    Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli  altri  Stati
membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove  sono  disponibili  i  relativi
atti. Il termine per l'impugnativa di cui  al  citato  articolo  120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di  cui  al  secondo
periodo   sono   resi   in   concreto   disponibili,   corredati   di
motivazione."; 
      4) il terzo periodo e' soppresso; 
      5) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti  parole:
"con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
33"; 
      6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui
al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data
di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti  a
cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui  sono  collegati
gli effetti giuridici della pubblicazione  decorrono  dalla  data  di
pubblicazione sul profilo del committente."; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i  contratti  e
gli  investimenti  pubblici  di  competenza  regionale  o   di   enti
territoriali,  le  stazioni  appaltanti  provvedono  all'assolvimento
degli obblighi informativi e di  pubblicita'  disposti  dal  presente
codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e  le  piattaforme
telematiche  di  e-procurement  ad  essi  interconnesse,   garantendo
l'interscambio  delle  informazioni  e  l'interoperabilita',  con  le
banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze  e
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il  Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle  Province
autonome per i  sistemi  di  cui  ai  commi  2  e  4  condividono  un
protocollo generale per definire le regole di interoperabilita' e  le
modalita' di interscambio dei dati e degli  atti  tra  le  rispettive
banche dati, nel rispetto del principio  di  unicita'  del  luogo  di
pubblicazione e di unicita' dell'invio  delle  informazioni.  Per  le
opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti
condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte  informativa
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di  contratti
e investimenti pubblici.". 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta l'articolo 29 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 29 (Principi in materia  di  trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento di appalti pubblici  di  servizi,  forniture,
          lavori e opere, di concorsi pubblici di  progettazione,  di
          concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
          nell'ambito del settore pubblico  di  cui  all'articolo  5,
          alla  composizione  della  commissione  giudicatrice  e  ai
          curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati
          ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero  secretati  ai   sensi
          dell'articolo 162, devono essere  pubblicati  e  aggiornati
          sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
          trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.  Al  fine  di
          consentire l'eventuale proposizione del  ricorso  ai  sensi
          dell'articolo 120, comma 2-bis,  del  codice  del  processo
          amministrativo, sono altresi'  pubblicati,  nei  successivi
          due giorni dalla data di adozione  dei  relativi  atti,  il
          provvedimento che determina le esclusioni  dalla  procedura
          di affidamento e le  ammissioni  all'esito  della  verifica
          della documentazione attestante  l'assenza  dei  motivi  di
          esclusione di cui all'articolo 80, nonche'  la  sussistenza
          dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
          Entro il medesimo termine di due giorni e' dato  avviso  ai
          candidati  e  ai  concorrenti,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 5-bis del decreto legislativo  7  marzo  2005,
          n.82, recante il  Codice  dell'amministrazione  digitale  o
          strumento  analogo  negli  altri  Stati  membri,  di  detto
          provvedimento,  indicando  l'ufficio  o   il   collegamento
          informatico ad accesso riservato dove  sono  disponibili  i
          relativi atti. Il  termine  per  l'impugnativa  di  cui  al
          citato articolo 120, comma 2-bis, decorre  dal  momento  in
          cui gli atti  di  cui  al  secondo  periodo  sono  resi  in
          concreto  disponibili,  corredati  di  motivazione.   Nella
          stessa sezione sono  pubblicati  anche  i  resoconti  della
          gestione finanziaria dei contratti al  termine  della  loro
          esecuzione  con   le   modalita'   previste   dal   decreto
          legislativo 14  marzo  2013,  n.33.  Gli  atti  di  cui  al
          presente comma recano, prima dell'intestazione o in  calce,
          la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti
          salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma  5,  i
          termini cui sono  collegati  gli  effetti  giuridici  della
          pubblicazione decorrono dalla  data  di  pubblicazione  sul
          profilo del committente. 
              2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 53, sono, altresi',  pubblicati  sul
          sito del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
          sulla piattaforma digitale istituita presso  l'ANAC,  anche
          tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma
          4,   e   le   piattaforme   regionali   di    e-procurement
          interconnesse tramite cooperazione applicativa. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla  tutela
          della  trasparenza  e  della  legalita'  nel  settore   dei
          contratti  pubblici.  In  particolare,  operano  in  ambito
          territoriale   a   supporto   delle   stazioni   appaltanti
          nell'attuazione del presente  codice  ed  nel  monitoraggio
          delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
          contratti. 
              4. Per i  contratti  e  gli  investimenti  pubblici  di
          competenza regionale o di enti  territoriali,  le  stazioni
          appaltanti  provvedono  all'assolvimento   degli   obblighi
          informativi e di pubblicita' disposti dal presente  codice,
          tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
          telematiche  di  e-procurement   ad   essi   interconnesse,
          garantendo    l'interscambio    delle    informazioni     e
          l'interoperabilita', con  le  banche  dati  dell'ANAC,  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              4-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  per  i
          sistemi di cui ai commi 2 e  4  condividono  un  protocollo
          generale per definire le regole di interoperabilita'  e  le
          modalita' di interscambio dei dati  e  degli  atti  tra  le
          rispettive banche  dati,  nel  rispetto  del  principio  di
          unicita'  del  luogo  di  pubblicazione   e   di   unicita'
          dell'invio delle informazioni. Per le  opere  pubbliche  il
          protocollo  si  basa  su  quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n.229. L'insieme dei  dati  e
          degli   atti   condivisi   nell'ambito    del    protocollo
          costituiscono fonte informativa prioritaria in  materia  di
          pianificazione e monitoraggio di contratti  e  investimenti
          pubblici.".