Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, le parole: "adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente codice disciplina i contratti di appalto e di
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di
servizi, forniture, lavori e opere, nonche' i concorsi
pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano,
altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1
milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura
superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
delle seguenti attivita':
1) lavori di genio civile di cui all'allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni
pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in
misura superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a un
appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di
soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale del contributo previsto per il rilascio
del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime
di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso
di costruire o altro titolo abilitativo, puo' prevedere
che, in relazione alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo
presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta
del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed
economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del
tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo
schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, indice una gara con le modalita'
previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente
il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva,
per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla
programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione
alla fase di esecuzione del contratto si applicano
esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle
societa' con capitale pubblico anche non maggioritario, che
non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad
oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori o
opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi
unici sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale e in materia di societa' a partecipazione
pubblica. Alle medesime societa' e agli enti aggiudicatori
che affidino lavori, servizi, forniture, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai
sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le
disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative
al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21
relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e
113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le
sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano
il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora
non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o
quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto
di altri enti.
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al
comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il
rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle
disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto
previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo' essere
erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto,
previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la
procedura di affidamento si e' svolta nel rispetto del
presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici
aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad
eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 del
medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive
generali per disciplinare le procedure di scelta del
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del
presente codice e delle procedure applicate dall'Unione
europea e dalle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente
codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
all'adozione delle direttive generali di cui al presente
comma, si applica l'articolo 216, comma 26.
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli
appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di
concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario
comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all'articolo
3, comma 1, lettera tttt).".